Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 22
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1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;1 può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.2 3
b) Censura: consiste nel biasimo formale4 e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.5 6
c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni7, dall’esercizio della professione o dal praticantato8 e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.9 10
d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge;11 è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.12 13

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
c) alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 52 co. 1 lett. c) L. n. 247/2012
Art. 53 L. n. 247/2012 (Sanzioni)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 133 c.p.Art. 41 RDL n. 1578/1933
Art. 21 cdf (Potestà disciplinare)
Art. 29 co. 1 lett. a) Reg. CNF 2/2014
Art. 30 co. 2 Reg. CNF 2/2014

Note.

  1. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 1 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  2. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. a) Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  3. Intera lettera testualmente conforme all’art. 53 co. 1 L. n. 247/2012. ↩︎
  4. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 2 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  5. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. b) Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  6. Intera lettera testualmente conforme all’art. 53 co. 2 L. n. 247/2012. ↩︎
  7. Inciso ripreso dall’art. 52 co. 1 lett. c) L. n. 247/2012. ↩︎
  8. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 3 Reg. CNF 2/2014↩︎
  9. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. c) Reg. CNF 2/2014↩︎
  10. Intera lettera testualmente conforme all’art. 53 co. 3 L. n. 247/2012. ↩︎
  11. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 30 co. 4 Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  12. Periodo testualmente riprodotto nell’art. 29 co. 1 lett. d) Reg. CNF 2/2014. ↩︎
  13. Intera lettera testualmente conforme all’art. 53 co. 4 L. n. 247/2012. ↩︎

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