Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 23 | |
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1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
4. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Riepilogo delle sanzioni
– Commi 1 e 2:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |
– Commi 3 e 4:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
– Commi 5 e 6:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Fino alla sospensione minima (2 mesi) | Sospensione da 1 a 3 anni | Fino alla radiazione |
Normativa correlata:
- Art. 14 L. n. 247/2012 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)
- Art. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico
- Art. 32 cdf – Rinuncia al mandato
- Art. 3.1 Codice deontologico europeo
Normativa previgente:
Commento
* * *
§ 1. I doveri preliminari verso cliente e parte assistita.
Prima di assumere l’incarico1, l’avvocato deve accertare l’identità del cliente e, se diversa2, anche della parte assistita (art. 23 co. 2 cdf), soprattutto (ma non solo) nel caso debba autenticarne la procura alle liti3, a meno che ovviamente non si tratti di difesa in proprio (art. 13 co. 1 L. n. 247/2012, art. 86 cpc, art. 22 co. 3 cpa), di cui tuttavia si esclude l’ammissibilità in sede penale4. Se, successivamente, l’avvocato apprenda della falsità delle generalità dichiarategli, ha l’obbligo di rinunciare tempestivamente al mandato5.
Dopo aver accettato l’incarico dal cliente, l’avvocato deve svolgerlo nell’esclusivo interesse della parte assistita e, ove possa validamente prestarlo, con il suo consenso (art. 23 co. 1 cdf), stante la natura fiduciaria del rapporto professionale6.
La violazione di tali precetti deontologici è punita con la sanzione edittale dell’avvertimento (art. 23 co. 7 cdf).
§ 2. Il divieto di rapporti extraprofessionali.
Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura (fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf), che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 co. 3 cdf).
Tale divieto prescinde dalle ragioni dell’insorgere del rapporto extraprofessionale, ovvero se l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato7, come nel caso in cui l’avvocato conceda un prestito al cliente8 ovvero accetti un prestito dal proprio cliente (che non sia una banca o altro operatore professionale), indipendentemente dal fatto che gli sia stato spontaneamente offerto9, neppure rilevando in tal caso quale scriminante o esimente, ma semmai come attenuante, l’eventuale sofferenza finanziaria del mutuatario10.
La norma mira a preservare il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente/parte assistita, affinché non insorgano tra loro situazioni di conflitto di interessi, atteso che soltanto l’estraneità dell’avvocato rispetto agli interessi del cliente garantisce la difesa tecnica più valida, evita il coinvolgimento in responsabilità ed assicura la massima professionalità, a tutto beneficio della credibilità ed affidabilità etica della classe forense11. Conseguentemente, avuto riguardo alla sua ratio, tale divieto viene meno con la cessazione del rapporto professionale, quand’anche successivamente riassuma il mandato12.
La violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della censura (art. 23 co. 7 cdf).
§ 3. I limiti all’attività professionale.
In considerazione del rilievo costituzionale e sociale della difesa13, e quindi al fine di non compromettere non solo la propria dignità ma il prestigio di tutta l’avvocatura e l’affidamento dei terzi14, nell’esecuzione del mandato il professionista non deve:
a) consigliare azioni inutilmente gravose (art. 23 co. 4 cdf): la violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della censura (art. 23 co. 7 cdf);
b) prestarsi ad eseguire attività illecite (art. 23 co. 5 cdf): la violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni (art. 23 co. 7 cdf);
c) suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti (art. 23 co. 6 cdf): la violazione di tale precetto deontologico è punita con la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni (art. 23 co. 7 cdf).
Peraltro, non costituisce “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito15, come nel caso in cui l’avvocato predisponga contratti nulli16 ovvero architetti strategie difensive volte a distrarre il patrimonio per sottrarlo ai creditori17 o al fisco18.
Note.
- Sulla libertà dell’avvocato di accettare o meno l’incarico professionale (salvo eccezioni), v. commento all’art. 11 cdf. ↩︎
- V. Distinzione tra “cliente” e “parte assistita”. ↩︎
- CNF n. 154/2011. ↩︎
- Cass. n. 14411/2020, Cass. n. 35651/2018. ↩︎
- CNF n. 177/2020. ↩︎
- CNF n. 9/2000, CNF n. 100/2019. ↩︎
- CNF n. 125/2024, CNF n. 38/2024, CNF n. 74/2019, CNF n. 216/2015, CNF n. 42/2010. ↩︎
- CNF n. 88/1999. ↩︎
- CNF n. 67/2012, CNF n. 102/2006. ↩︎
- CNF n. 198/2011. ↩︎
- CNF n. 125/2017, CNF n. 102/2017, CNF n. 257/2009, CNF n. 33/2009. ↩︎
- CNF n. 132/2013. ↩︎
- CNF n. 174/2020. ↩︎
- CNF n. 37/1995. ↩︎
- CNF n. 108/2022, CNF n. 268/2021. ↩︎
- CNF n. 110/2012. ↩︎
- CNF n. 1/2018. ↩︎
- CNF n. 16/2018. ↩︎