Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 23 | |
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1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25.
4. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 14 L. n. 247/2012 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni) | Art. 10 (Dovere di fedeltà) |
Art. 11 (Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico) | |
Art. 12 (Dovere di diligenza) | |
Art. 14 (Dovere di competenza) |
Riepilogo delle sanzioni
– Commi 1 e 2:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |
– Commi 3 e 4:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
– Commi 5 e 6:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Fino alla sospensione minima (2 mesi) | Sospensione da 1 a 3 anni | Fino alla radiazione |