Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 24 | |
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1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza1 e difendere la propria libertà2 da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale3.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto4 sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza5 dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 10 (Dovere di fedeltà) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 68 (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita) | Art. 37 cod.prev. (Conflitto di interessi) |
Principio C della Carta fondamentale CCBE |
Riepilogo delle sanzioni
– Commi 1, 3 e 5:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Fino alla sospensione minima (2 mesi) | Sospensione da 1 a 3 anni | Fino alla radiazione |
– Commi 2 e 4:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
Note:
- Indipendenza dell’avvocato ↩︎
- Libertà dell’avvocato ↩︎
- La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). ↩︎
- Riserbo e segreto professionale ↩︎
- Indipendenza dell’avvocato ↩︎