Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 25 | |
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1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.1
2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.2
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 13 L. n. 247/2012 (Conferimento dell’incarico e compenso) | |
Art. 2233 c.c. | |
Art. 1261 c.c. |
Riepilogo delle sanzioni
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Fino alla censura | Sospensione da 2 a 6 mesi | Fino alla sospensione non superiore a 3 anni |
Note.
- Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 13 co. 3 L. n. 247/2012. ↩︎
- Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 13 co. 4 L. n. 247/2012. ↩︎