Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 25
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1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.1

2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.2

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 13 L. n. 247/2012 (Conferimento dell’incarico e compenso)
Art. 2233 c.c.
Art. 1261 c.c.
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 29 cdf (Richiesta di pagamento)Art. 45 cod.prev. (Accordi sulla definizione del compenso)
Art. 31 cdf (Compensazione)
Art. 34 cdf (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso)
Art. 67 cdf (Richiesta di compenso professionale alla controparte)
Principio F della Carta fondamentale CCBE
D.M. n. 55/2014 (Regolamento parametri forensi)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 2 a 6 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

Note.

  1. Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 13 co. 3 L. n. 247/2012. ↩︎
  2. Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 13 co. 4 L. n. 247/2012. ↩︎

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