Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 27 | |
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1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto1, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.2
6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto3, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 13 L. n. 247/2012 (Conferimento dell’incarico e compenso) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 25 cdf (Accordi sulla definizione del compenso) | Art. 40 cod.prev. (Obbligo di informazione) |
Principio F della Carta fondamentale CCBE |
Riepilogo delle sanzioni
– Commi da 1 a 5:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |
– Commi da 6 a 8:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
Note.
- Secondo l’art. 13 co. 5 L. n. 247/2012, il dovere di preventivo non è subordinato alla richiesta del Cliente. In arg. cfr. questo commento. ↩︎
- Gli obblighi assicurativi dell’avvocato riguardano la responsabilità civile e gli infortuni. In arg. cfr. l’art. 16 co. 2 cdf, l’art. 27 co. 5 cdf, l’art. 70 co. 4 cdf, l’art. 12 L. n. 247/2012 e il relativo regolamento approvato con D.M. 22 settembre 2016. ↩︎
- L’inciso in parola è sostanzialmente abrogato dalla giurisprudenza, secondo cui, infatti, “L’avvocato è tenuto ad informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato, ogni volta che ciò sia opportuno, quindi a prescindere da eventuali richieste in tal senso ricevute, le quali -per converso- non fanno automaticamente sorgere l’obbligo deontologico in parola allorché non vi siano provvedimenti od attività meritevoli di comunicazione.” (CNF n. 253/2021, CNF n. 24/2021, CNF n. 5/2021). ↩︎