Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 29
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1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico.

2. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.

3. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.

4. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.

5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

6. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.1

7. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.2

8. L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.3

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
– Comma 3: Art. 16 co. 1 cdf (Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 13 L. n. 247/2012 (Conferimento dell’incarico e compenso)Art. 43 cod.prev. (Richiesta di pagamento)
Art. 13 bis L. n. 247/2012 (Equo compenso e clausole vessatorie)
Art. 25 cdf (Accordi sulla definizione del compenso)
Art. 31 cdf (Compensazione)
Art. 34 cdf (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso)
Art. 67 cdf (Richiesta di compenso professionale alla controparte)
Principio F della Carta fondamentale CCBE

Riepilogo delle sanzioni

– Commi da 1 a 5:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

– Commi da 6 a 8:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 6 a 12 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

Note.

  1. In altre parole, l’avvocato non può trattenere le somme di denaro che ha riscosso per conto del cliente come condizione per ottenere il pagamento delle proprie parcelle o per qualsiasi altra prestazione che il cliente dovrebbe eseguire, ma deve immediatamente mettere a disposizione del cliente le somme riscosse per suo conto senza imporre condizioni. ↩︎
  2. Il divieto di subordinare, “senza congruo preavviso”, l’esecuzione della propria prestazione professionale all’incasso del compenso riguarda anche il pagamento che provenisse direttamente dal cliente (CNF n. 58/2016, CNF n. 23/2012). ↩︎
  3. In arg. cfr. pure, art. 85 DPR n. 115/2002. ↩︎

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