Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 3 | |
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1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto1 esercizio dell’attività professionale.
3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte speciale |