Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 3
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1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.

2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto1 esercizio dell’attività professionale.

3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 17 co. 2 L. n. 247/2012 (Iscrizione e cancellazione)Art. 4 cod.prev. (Attività all’estero e attività in Italia dello straniero)
D.Lgs. n. 96/2001 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale)
L. n. 31/1982 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee)
Art. 2.4 Codice deontologico europeo

Note

  1. Correttezza dell’avvocato ↩︎

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