Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 30
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1. L’avvocato deve gestire con diligenza1 il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.

2. L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima.2

3. L’avvocato, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.

4. L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 31 cdf (Compensazione)Art. 41 cod.prev. (Gestione di denaro altrui)

Riepilogo delle sanzioni

– Comma 1:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

– Commi 2 e 4:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 6 a 12 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

– Comma 3:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi)Sospensione da 1 a 3 anniFino alla radiazione

Note.

  1. Diligenza dell’avvocato ↩︎
  2. Questo comma riproduce sostanzialmente il disposto dell’art. 31 co. 1 cdf. In arg. cfr. questo articolo. ↩︎

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