Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 31
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1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.1

2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;

b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;

c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 13 L. n. 247/2012 (Conferimento dell’incarico e compenso)Art. 44 cod.prev. (Compensazione)
Art. 13 bis L. n. 247/2012 (Equo compenso e clausole vessatorie)
Art. 25 cdf (Accordi sulla definizione del compenso)
Art. 29 cdf (Richiesta di pagamento)
Art. 30 cdf (Gestione di denaro altrui)
Art. 34 cdf (Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso)
Art. 67 cdf (Richiesta di compenso professionale alla controparte)

Riepilogo delle sanzioni

– Comma 1:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi)Sospensione da 1 a 3 anniFino alla radiazione

– Comma 2:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

Note.

  1. Questo comma riproduce sostanzialmente il disposto dell’art. 30 co. 2 cdf. In arg., tuttavia, cfr. questo articolo. ↩︎

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