Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 31 | |
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1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.1
2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Riepilogo delle sanzioni
– Comma 1:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Fino alla sospensione minima (2 mesi) | Sospensione da 1 a 3 anni | Fino alla radiazione |
– Comma 2:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
Note.
- Questo comma riproduce sostanzialmente il disposto dell’art. 30 co. 2 cdf. In arg., tuttavia, cfr. questo articolo. ↩︎