Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 34
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1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 46 cod.prev. (Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso)

Riepilogo delle sanzioni:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

Normativa correlata

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