Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 35 | |
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1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza1, trasparenza, segretezza e riservatezza2, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale3.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità4 e decoro5 della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 10 L. n. 247/2012 (Informazioni sull’esercizio della professione) | Art. 17 cdf (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 2.6 Codice deontologico europeo | Art. 17 cod.prev. (Informazioni sull’attività professionale) |
Art. 17 bis cod.prev. (Modalità dell’informazione) |
Riepilogo delle sanzioni
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
Note
- Correttezza dell’avvocato ↩︎
- Riserbo e segreto professionale ↩︎
- Il “riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”, che il codice deontologico mutua dall’art. 10, co. 3, L. n. 247/2012, si ripete nella parte generale e speciale, ovvero nell’art. 17, co. 3, cdf e nell’art. 35, co. 1, cdf. ↩︎
- Dignità dell’avvocato ↩︎
- Decoro dell’avvocato ↩︎