Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 35
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1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza1, trasparenza, segretezza e riservatezza2, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale3.

2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.

3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.

4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.

7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità4 e decoro5 della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 10 L. n. 247/2012 (Informazioni sull’esercizio della professione)Art. 17 cdf (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 2.6 Codice deontologico europeoArt. 17 cod.prev. (Informazioni sull’attività professionale)
Art. 17 bis cod.prev. (Modalità dell’informazione)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

Note

  1. Correttezza dell’avvocato ↩︎
  2. Riserbo e segreto professionale ↩︎
  3. Il “riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”, che il codice deontologico mutua dall’art. 10, co. 3, L. n. 247/2012, si ripete nella parte generale e speciale, ovvero nell’art. 17, co. 3, cdf e nell’art. 35, co. 1, cdf. ↩︎
  4. Dignità dell’avvocato ↩︎
  5. Decoro dell’avvocato ↩︎

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