Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 36 | |
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1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Principi generali |
Art. 2 L. n. 247/2012 (Disciplina della professione di avvocato) | Art. 5 cdf (Condizione per l’esercizio dell’attività professionale) |
Riepilogo delle sanzioni:
– Comma 1:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Fino alla censura | Sospensione da 6 a 12 mesi | Fino alla sospensione non superiore a 3 anni |
– Comma 2:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Fino alla censura | Sospensione da 2 a 6 mesi | Fino alla sospensione non superiore a 3 anni |