Codice deontologico ➡️ Titolo II – Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23 – 37) ➡️ Art. 36
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1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività.

3. La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Principi generali
Art. 2 L. n. 247/2012 (Disciplina della professione di avvocato)Art. 5 cdf (Condizione per l’esercizio dell’attività professionale)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 2229 c.c. (Esercizio delle professioni intellettuali)Art. 1, commi 1 e 2, RDL n. 1578/1933
Art. 348 c.p. (Esercizio abusivo di una professione)Art. 21 cod.prev. (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti)

Riepilogo delle sanzioni:

– Comma 1:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 6 a 12 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

– Comma 2:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 2 a 6 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

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