Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 38 | |
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1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.1
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi) |
Riepilogo delle sanzioni
– Comma 1:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |
– Comma 2:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
Note
- Cfr. l’art. 48 co. 1 cdf nonché l’art. 51 co. 2 cdf. ↩︎