Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 39 | |
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1. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Riepilogo delle sanzioni:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |