Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 39
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1. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 40 (Rapporti con i praticanti)Art. 25 cod.prev. (Rapporti con i collaboratori dello studio)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
(Richiamo)AvvertimentoFino alla sospensione minima (2 mesi)

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