Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 4
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1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Comma 1:
Art. 2 co. 4 L. n. 247/2012 (Disciplina della professione di avvocato)
Art. 3 co. 3 L. n. 247/2012 (Doveri e deontologia)
Art. 3 L. n. 689/1981 (Elemento soggettivo)
Comma 2:
Art. 51 co. 1 L. n. 247/2012 (Procedimento disciplinare e notizia del fatto)
Art. 54 co. 1 L. n. 247/2012 (Rapporto con il processo penale)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 20 cdf (Responsabilità disciplinare)Art. 3 cod.prev. (Volontarietà dell’azione)
Art. 5 cod.prev. (Doveri di probità, dignità e decoro)
Art. 38 co. 1 R.D.L. n. 1578/1933
Art. 44 co. 1 e 2 R.D.L. n. 1578/1933

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