Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 4 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte speciale |
Comma 1: – Art. 2 co. 4 L. n. 247/2012 (Disciplina della professione di avvocato) – Art. 3 co. 3 L. n. 247/2012 (Doveri e deontologia) – Art. 3 L. n. 689/1981 (Elemento soggettivo) | |
Comma 2: – Art. 51 co. 1 L. n. 247/2012 (Procedimento disciplinare e notizia del fatto) – Art. 54 co. 1 L. n. 247/2012 (Rapporto con il processo penale) |