Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 42
Articolo precedenteArticolo successivo

1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.

2. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 52 cdf (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti)Art. 29 cod.prev. (Notizie riguardanti il collega)
Principio H della Carta fondamentale CCBE

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
(Richiamo)AvvertimentoFino alla sospensione minima (2 mesi)

Approfondisci

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy