Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 43 | |
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1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 5.7 Codice deontologico europeo | Art. 30 cod.prev. (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega) |
Riepilogo delle sanzioni
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |