Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 43
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1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 5.7 Codice deontologico europeoArt. 30 cod.prev. (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

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