Codice deontologico ➡️ Titolo III – Rapporti con i colleghi (artt. 38 – 45) ➡️ Art. 44
Articolo precedenteArticolo successivo

1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 32 cod.prev. (Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

Giurisprudenza correlata

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy