Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 49
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1. L’avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito.

2. L’avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

3. L’avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell’ambito dello stesso procedimento.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 106 co. 4 bis cppArt. 11 cod.prev. (Dovere di difesa)
Art. 24 (Conflitto di interessi)

Riepilogo delle sanzioni

– Comma 1:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
(Richiamo)AvvertimentoFino alla sospensione minima (2 mesi)

– Commi 2 e 3:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 6 a 12 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

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