Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 49 | |
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1. L’avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2. L’avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3. L’avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell’ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 106 co. 4 bis cpp | Art. 11 cod.prev. (Dovere di difesa) |
Art. 24 (Conflitto di interessi) |
Riepilogo delle sanzioni
– Comma 1:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |
– Commi 2 e 3:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Fino alla censura | Sospensione da 6 a 12 mesi | Fino alla sospensione non superiore a 3 anni |