Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 50 | |
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1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 88 c.p.c. | Art. 14 cod.prev. (Dovere di verità) |
Riepilogo delle sanzioni
– Commi 1 – 5:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Fino alla sospensione minima (2 mesi) | Sospensione da 1 a 3 anni | Fino alla radiazione |
– Comma 6:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |