Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 51 | |
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1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 200 c.p.p. |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 38 (Rapporto di colleganza) | Art. 58 cod.prev. (La testimonianza dell’avvocato) |
Art. 48 (Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega) |
Riepilogo delle sanzioni
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |