Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 52
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1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 89 c.p.c. (Espressioni sconvenienti od offensive)Art. 20 cod.prev. (Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive)
Art. 42 cdf (Notizie riguardanti il collega)
Art. 53 cdf (Rapporti con i magistrati)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

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