Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 52 | |
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1. L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Riepilogo delle sanzioni:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
Normativa correlata:
- Art. 21 Cost.
- Art. 89 c.p.c.
- Art. 42 cdf (Notizie riguardanti il collega)
- Art. 53 cdf (Rapporti con i magistrati)
Normativa previgente:
Giurisprudenza correlata.
Espressioni sconvenienti o offensive: i principi di diritto da applicare all’illecito deontologico
All’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf si applicano i seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato (CNF n. 180/2019).
Espressioni sconvenienti od offensive: deontologicamente irrilevante l’eventuale liceità penale delle stesse
L’art. 52 cdf vieta l’uso di “espressioni sconvenienti od offensive”, e ciò a prescindere dalla rilevanza penalistica delle stesse (CNF n. 168/2013).
Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione, giacché la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (CNF n. 134/2021, CNF n. 84/2021, CNF n. 72/2020).
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza
Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose (CNF n. 93/2021, CNF n. 86/2019)
Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti
Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità o veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta. Tale divieto non si pone, tuttavia, assolutamente in conflitto con il diritto, garantito dall’art. 21 Cost., di manifestare con libertà il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti (CNF n. 191/2022, CNF n. 189/2022, CNF n. 43/2022, Cass. n. 13168/2021, Cass. n. 10852/2021, CNF n. 175/2021, CNF n. 134/2021, CNF n. 94/2021, CNF n. 93/2021, CNF n. 35/2021, CNF n. 19/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 42/2020).
Espressioni sconvenienti od offensive: la c.d. immunità giudiziaria
In tema di espressioni sconvenienti od offensive contenute in un atto giudiziario, l’esimente di cui all’art. 598 c.p. non è applicabile qualora le espressioni stesse non concernano l’oggetto della causa ma si riferiscano ad un soggetto diverso dal legittimo contraddittore del procedimento (CNF n. 20/2014). Tuttavia, l’illecito di cui all’art. 52 cdf non è scriminato dall’art. 598 c.p., che non trova spazio nel procedimento disciplinare, atteso che la tutela della libertà della difesa non attribuisce una singolare facoltà di offendere, dovendo tutti gli atti ed ogni condotta nel processo rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti (CNF n. 65/2009).
I possibili destinatari delle espressioni sconvenienti od offensive
Il divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive (“ed” offensive prima della modifica del Codice deontologico in data 27/1/2006) ex art. 52 cdf non distingue circa la qualità ed il ruolo del destinatario delle espressioni stesse, che infatti possono astrattamente riguardare tanto colleghi e magistrati, quanto controparti e terzi (CNF n. 122/2012).
Espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del Collega di controparte
L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte (artt. 42 e 52 cdf), giacché ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto. Diversamente, quando cioè la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (CNF n. 73/2024).
Infatti, il diritto-dovere di difesa non giustifica accuse gratuitamente offensive ossia non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni esorbitanti, perché non pertinenti né necessarie a sostenere la tesi adottata, gratuitamente offensive nei confronti del collega, e palesemente ispirate da un ardore vendicativo, che non è infatti aderente ai generali doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi (CNF n. 209/2022,)
Espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (CNF n. 43/2022, CNF n. 134/2020)
Infatti, ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (CNF n. 27/2022, CNF n. 94/2021, CNF n. 35/2021).
Espressioni sconvenienti od offensive nei confronti della controparte personalmente
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf, va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (CNF n. 134/2023, CNF n. 178/2021, CNF n. 175/2021, CNF n. 101/2021, CNF n. 84/2021, CNF n. 19/2021, CNF n. 4/2021, CNF n. 129/2020, CNF n. 74/2020, CNF n. 225/2018,
- Espressioni sconvenienti od offensive nei confronti di terzi in genere
Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate (CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020).
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese
La rilevanza deontologica delle espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf) non è esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (CNF n. 107/2024, CNF n. 341/2023, CNF n. 162/2022, CNF n. 213/2021, CNF n. 178/2021, CNF n. 175/2021, CNF n. 101/2021, CNF n. 93/2021, CNF n. 35/2021, CNF n. 4/2021, CNF n. 202/2020, CNF n. 190/2020, CNF n. 141/2020, CNF n. 103/2020, CNF n. 80/2020, CNF n. 72/2020, CNF n. 42/2020).
Espressioni sconvenienti od offensive: irrilevante il mancato ordine del giudice di cancellarle dagli scritti difensivi
In tema di frasi sconvenienti o offensive, è ininfluente il fatto che il Giudice civile abbia omesso di provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, giacché il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, indipendentemente dalla valutazione che possa fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi stesse (CNF n. 175/2021, CNF n. 136/2017, CNF n. 122/2012, CNF n. 122/2012).
Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo
L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare (CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023).
- Casistica
Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa
Vìola gli artt. 42 e 52 cdf l’avvocato che, nel riferire al Cliente l’esito positivo della causa, pur potendo valorizzare diversamente la vittoria ottenuta, esprima apprezzamenti denigratori sull’attività professionale del Collega di controparte, in quanto lesivi dell’onore e del decoro di questi e dell’intera professione forense, oltre che del dovere di correttezza e colleganza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva informato il cliente della vittoria della causa, che a suo dire l’avvocato di controparte aveva invece “gestito per perdere”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). (CNF n. 71/2020)
Espressioni sconvenienti od offensive: la punteggiatura enfatica non costituisce, di per sè, illecito deontologico
L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdf), ma l’intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall’enfasi della punteggiatura (Nel caso di specie, la comparsa di costituzione e risposta oggetto di valutazione deontologica suggeriva al tribunale una certa “temerarietà” della causa, sottolineando l’assunto stesso con tre punti esclamativi. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che, nonostante l’evidente enfasi, la frase non avesse oggettiva portata denigratoria, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento). (CNF n. 286/2023).
Le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nelle giustificazioni a chiarimento dell’altrui esposto
Il diritto di difesa dell’incolpato sottoposto a procedimento disciplinare non gli attribuisce la facoltà di usare espressioni gratuitamente offensive verso l’esponente, la cui rilevanza disciplinare va rimessa al Consiglio territoriale di appartenenza per quanto di competenza (CNF n. 136/2019, CNF n. 110/2019, CNF n. 231/2018).
La pretesa “letterarietà” dell’espressione sconveniente o offensiva non ne scrimina la rilevanza deontologica
La circostanza che l’espressione offensiva o sconveniente sia stata ricavata da un testo letterario è del tutto irrilevante e non vale ad escludere la rilevanza deontologica della stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “pinche tiranito”). (CNF n. 185/2013).
Espressioni offensive o sconvenienti: l’uso in atti del termine “spudorato”
L’uso della locuzione “spudoratamente” configura violazione dell’art. 52 cdf (CNF n. 161/2013).
Espressioni offensive o sconvenienti: l’uso in atti dei termini “pretestuoso” e “arrogante”
Devono ritenersi prive di valenza offensiva e sconveniente, e quindi oggettivamente inidonee ad integrare l’illecito deontologico poiché non violative del dovere di decoro e dignità professionale o della onorabilità del collega, le espressioni con cui l’avvocato, nel proprio atto di citazione, definisca “pretestuoso” ed “arrogante” il contegno della controparte, allorché tali espressioni possano ritenersi pertinenti alla difesa e non già all’intento o alla volontà di offendere l’altrui reputazione (CNF n. 138/2008).
Espressioni sconvenienti ed offensive: un contemperamento in concreto con il diritto di critica
Secondo i canoni dell’attuale costume, l’espressione “persona sicuramente non educata” rivolta al Collega di controparte in risposta all’accusa di aver asseritamente tenuto un “comportamento indegno, contrario ai più elementari principi del galateo”, sebbene colorita nella forma e al più inopportuna, non pare oltrepassare la soglia dell’illecito deontologico, essendo piuttosto da ricomprendere nell’ambito di un diritto di replica e critica in senso lato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare della censura irrogata all’incolpato dal Consiglio distrettuale di disciplina). (CNF n. 101/2021)