Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 54 | |
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1. I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Riepilogo delle sanzioni:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |