Art. 55 cdf – Rapporti con i testimoni e persone informate
Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 55 Articolo precedente Articolo successivo 1. L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. 2. Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, … Leggi tutto Art. 55 cdf – Rapporti con i testimoni e persone informate
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