Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 57
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1. L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa1.

2. L’avvocato deve in ogni caso assicurare l’anonimato dei minori.2

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 6 L. n. 247/2012 (Segreto professionale)Art. 18 cdf (Doveri nei rapporti con gli organi di informazione)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 13 cdf (Dovere di segretezza e riservatezza)Art. 18 cod.prev. (Rapporti con la stampa)
Art. 28 cdf (Riserbo e segreto professionale)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 2 a 6 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

Note

  1. Segreto e riserbo professionale. ↩︎
  2. La norma si ripete nell’art. 18, co. 2, cdf. ↩︎

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