Codice deontologico ➡️ Titolo IV – Doveri dell’avvocato nel processo (artt. 46 – 62) ➡️ Art. 58
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1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.

2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 6, co. 2, L. n. 53/1994
Normativa correlataNormativa previgente

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 2 a 6 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

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