Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 6 | |
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1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza1, dignità2 e decoro3 della professione forense.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte speciale |
Art. 18 L. n. 247/2018 (Incompatibilità) | Per la violazione del dovere di evitare incompatibilità (art. 6 co. 1 cdf) non è espressamente prevista una specifica sanzione (artt. 23 e ss. cdf). |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) | Art. 16 cod.prev. |
Art. 2.5 Codice deontologico europeo |