Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22)

1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

Normativa correlata:

Normativa previgente:

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