Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 6
Articolo precedenteArticolo successivo

1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza1, dignità2 e decoro3 della professione forense4.


Normativa correlata:

Normativa previgente:

Note:

  1. Indipendenza dell’avvocato ↩︎
  2. Dignità dell’avvocato ↩︎
  3. Decoro dell’avvocato ↩︎
  4. Per la violazione del dovere di evitare incompatibilità con la permanenza dell’iscrizione all’albo (art. 6, co. 1, cdf) non è espressamente prevista alcuna sanzione dalla parte speciale del codice deontologico (artt. 23 e ss. cdf). ↩︎

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy