Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 6 | |
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1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza1, dignità2 e decoro3 della professione forense4.
Normativa correlata:
- Art. 18 L. n. 247/2018 (Incompatibilità)
- Art. 9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza)
- Art. 2.5 Codice deontologico europeo
Normativa previgente:
Note:
- Indipendenza dell’avvocato ↩︎
- Dignità dell’avvocato ↩︎
- Decoro dell’avvocato ↩︎
- Per la violazione del dovere di evitare incompatibilità con la permanenza dell’iscrizione all’albo (art. 6, co. 1, cdf) non è espressamente prevista alcuna sanzione dalla parte speciale del codice deontologico (artt. 23 e ss. cdf). ↩︎