Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22)
1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
Normativa correlata:
- Art. 18 L. n. 247/2018 (Incompatibilità)
- Art. 9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza)