Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 6
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1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza1, dignità2 e decoro3 della professione forense.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 18 L. n. 247/2018 (Incompatibilità)Per la violazione del dovere di evitare incompatibilità (art. 6 co. 1 cdf) non è espressamente prevista una specifica sanzione (artt. 23 e ss. cdf).
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 9 cdf (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza)Art. 16 cod.prev.
Art. 2.5 Codice deontologico europeo

Note

  1. Indipendenza dell’avvocato ↩︎
  2. Dignità dell’avvocato ↩︎
  3. Decoro dell’avvocato ↩︎

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