Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 63
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1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero1, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità2 della professione e l’affidamento dei terzi.3

2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto4 e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione5.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 56 cod.prev. (Rapporti con i terzi)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
(Richiamo)AvvertimentoFino alla sospensione minima (2 mesi)

Note

  1. La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). Per la relativa giurisprudenza, v. l’art. 2 co. 1 cdf↩︎
  2. Dignità dell’avvocato ↩︎
  3. Su tale comma, cfr. questo articolo. ↩︎
  4. Correttezza dell’avvocato ↩︎
  5. Professione di avvocato ↩︎

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