Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68)
1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Riepilogo delle sanzioni:
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |