Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 64
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1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione1 assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità2 della professione e l’affidamento dei terzi.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 59 cod.prev. (Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi)

Riepilogo delle sanzioni

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 2 a 6 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

Note.

  1. La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). ↩︎
  2. Dignità dell’avvocato ↩︎

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