Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 64 | |
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1. L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione1 assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità2 della professione e l’affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 59 cod.prev. (Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) |
Riepilogo delle sanzioni
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Fino alla censura | Sospensione da 2 a 6 mesi | Fino alla sospensione non superiore a 3 anni |
Note.
- La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). ↩︎
- Dignità dell’avvocato ↩︎