Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68)

1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Riepilogo delle sanzioni:

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

Normativa correlata:

Normativa previgente:

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