Codice deontologico ➡️ Titolo V – Rapporti con terzi e controparti (artt. 63 – 68) ➡️ Art. 68
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1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 24 cdf (Conflitto di interessi)Art. 51 cod.prev. (Assunzione di incarichi contro ex-clienti)

Riepilogo delle sanzioni

– Commi 1 e 4

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 2 a 6 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

– Commi 2, 3 e 5

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi)Sospensione da 1 a 3 anniFino alla radiazione

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