Codice deontologico ➡️ Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69 – 72) ➡️ Art. 69
Articolo precedenteArticolo successivo

1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza1, indipendenza2 e imparzialità3.

2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità4 delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi)Art. 57 cod.prev. (Elezioni forensi)

Riepilogo delle sanzioni

– Comma 1

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

– Commi da 2 a 4

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
(Richiamo)AvvertimentoFino alla sospensione minima (2 mesi)

Note

  1. Diligenza dell’avvocato ↩︎
  2. Indipendenza dell’avvocato ↩︎
  3. Imparzialità dell’avvocato ↩︎
  4. Dignità dell’avvocato ↩︎

Approfondisci

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy