Codice deontologico ➡️ Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69 – 72) ➡️ Art. 69 | |
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1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza1, indipendenza2 e imparzialità3.
2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità4 delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi) | Art. 57 cod.prev. (Elezioni forensi) |
Riepilogo delle sanzioni
– Comma 1
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
– Commi da 2 a 4
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |
Note
- Diligenza dell’avvocato ↩︎
- Indipendenza dell’avvocato ↩︎
- Imparzialità dell’avvocato ↩︎
- Dignità dell’avvocato ↩︎