Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 7
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1. L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 14, commi 2-3-4, L. n. 247/2012 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti)Art. 34 cod.prev. (Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati)

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