Codice deontologico ➡️ Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69 – 72) ➡️ Art. 70 | |
Articolo precedente | Articolo successivo |
1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.1
4. L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.2
5. L’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 71 cdf (Dovere di collaborazione) | Art. 13 cod.prev. (Dovere di aggiornamento professionale) |
Art. 24 cod.prev. (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine) |
Riepilogo delle sanzioni
– Commi 1, 2, 3, 5 e 6
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
(Richiamo) | Avvertimento | Fino alla sospensione minima (2 mesi) |
– Comma 4
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |
Note
- Il comma riproduce l’originario art. 4 co. 4 L. n. 247/2012, poi abrogato dall’art. 1 co. 141 lett. a) L. n. 124/2017 “al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense”. Non è chiaro se tale disposizione codicistica sia sopravvissuta all’abrogazione della norma primaria da cui traeva origine (CNF parere n. 19/2018). In arg. v. pure questo articolo. ↩︎
- Gli obblighi assicurativi dell’avvocato riguardano la responsabilità civile e gli infortuni. In arg. cfr. l’art. 16 co. 2 cdf, l’art. 27 co. 5 cdf, l’art. 70 co. 4 cdf, l’art. 12 L. n. 247/2012 e il relativo regolamento approvato con D.M. 22 settembre 2016. ↩︎