Codice deontologico ➡️ Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69 – 72) ➡️ Art. 71
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1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.

2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

3. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento1.

4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 70 cdf (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine)Art. 24 cod.prev. (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine)

Riepilogo delle sanzioni

– Comma 1

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
(Richiamo)AvvertimentoFino alla sospensione minima (2 mesi)

– Comma 2

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

Note

  1.  Sul testo evidenziato in corsivo v. commento al presente articolo nonché quello sub art. 21 cdf, in particolare paragrafo su il comportamento complessivo dell’incolpato, anche precedente e successivo al fatto ↩︎

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