Codice deontologico ➡️ Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69 – 72) ➡️ Art. 72
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1. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.

3. Il candidato che, nell’aula ove si svolge l’esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte generale
Art. 46 L. n. 247/2012 (Esame di Stato)
Normativa correlataNormativa previgente
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi)

Riepilogo delle sanzioni

– Comma 1

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla censuraSospensione da 2 a 6 mesiFino alla sospensione non superiore a 3 anni

– Comma 2

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
Fino alla sospensione minima (2 mesi)Sospensione da 1 a 3 anniFino alla radiazione

– Comma 3

Sanzione attenuataSanzione edittaleSanzione aggravata
AvvertimentoCensuraFino alla sospensione non superiore a 1 anno

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