Codice deontologico ➡️ Titolo VI – Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69 – 72) ➡️ Art. 72 | |
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1. L’avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell’aula ove si svolge l’esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte generale |
Art. 46 L. n. 247/2012 (Esame di Stato) |
Normativa correlata | Normativa previgente |
Art. 19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi) |
Riepilogo delle sanzioni
– Comma 1
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Fino alla censura | Sospensione da 2 a 6 mesi | Fino alla sospensione non superiore a 3 anni |
– Comma 2
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
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Fino alla sospensione minima (2 mesi) | Sospensione da 1 a 3 anni | Fino alla radiazione |
– Comma 3
Sanzione attenuata | Sanzione edittale | Sanzione aggravata |
---|---|---|
Avvertimento | Censura | Fino alla sospensione non superiore a 1 anno |