Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 8
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1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Legge di riferimentoCodice deontologico – Parte speciale
Art. 4-bis co. 6 L. n. 247/2012 (Esercizio della professione forense in forma societaria)
Art. 14 co. 2 L. n. 247/2012 (Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)
Normativa correlataNormativa previgente

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