Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22)
1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
Normativa correlata:
- Art. 3, co. 3, L. n. 247/2012 (Doveri e deontologia)
- Art. 2 cdf (Norme deontologiche e ambito di applicazione)