Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 9 | |
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1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale1 con indipendenza2, lealtà3, correttezza4, probità5, dignità6, decoro7, diligenza8 e competenza9, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale10 della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale11, deve osservare i doveri di probità12, dignità13 e decoro14, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
Legge di riferimento | Codice deontologico – Parte speciale |
Art. 3 L. n. 247/2012 (Doveri e deontologia) |
Note
- Professione di avvocato ↩︎
- Indipendenza dell’avvocato ↩︎
- Lealtà dell’avvocato ↩︎
- Correttezza dell’avvocato ↩︎
- Probità dell’avvocato ↩︎
- Dignità dell’avvocato ↩︎
- Decoro dell’avvocato ↩︎
- Diligenza dell’avvocato ↩︎
- Competenza dell’avvocato ↩︎
- Funzione sociale dell’avvocato ↩︎
- La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdf (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”). Per la relativa giurisprudenza, v. l’art. 2 co. 1 cdf. ↩︎
- Probità dell’avvocato ↩︎
- Dignità dell’avvocato ↩︎
- Decoro dell’avvocato ↩︎