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A differenza della citazione a giudizio, per la quale la legge professionale (art. 59 co. 1 lett. c L. n. 247/2012) e il regolamento sul procedimento disciplinare (art. 21 Reg. CNF n. 2/2014) prevedono che debba essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, il nuovo Ordinamento forense non stabilisce, neppure in via regolamentare, da chi debba essere sottoscritta la decisione del CDD (rectius, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli art. 59 lett. l L. n. 247/2012 e art. 26 Reg. CNF n. 2/2014), sia essa di proscioglimento o di condanna ad una sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012, art. 26 Reg. CNF n. 2/2014), poiché l’unica previsione riguarda il richiamo verbale, che va firmato dal (solo) Presidente (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014).

Peraltro, la medesima “lacuna” si rinviene anche nella previgente Legge professionale (art. 50 RDL n. 1578/1933), la quale tuttavia era opportunamente colmata dal regolamento di attuazione (RD n. 37/1934), da ritenersi vigente in parte qua, secondo cui i provvedimenti del Consiglio territoriale (ora CDD, prima COA e prima ancora Direttori) devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, quindi non pure dal Relatore o Estensore, se diversi dai primi due (art. 42, 44 e 51 RD n. 37/1934).

In questo senso, infatti, si è espressa, in modo (pressoché) unanime, la giurisprudenza domestica e di Legittimità che si è occupata della questione (Cass. n. 19260/2023, CNF n. 46/2023, CNF n. 259/2022, CNF n. 255/2017, CNF n. 376/2016, Cass. n. 13797/2012, CNF n. 82/2012, CNF n. 98/2006, CNF n. 51/2005, Cass. n. 11750/2004, CNF n. 241/2004, CNF n. 154/2004, Cass. n. 257/2003, CNF n. 195/2001; contra, CNF n. 218/2020 secondo cui “Le nuove regole del rito disciplinare non prevedono più la sottoscrizione della decisione da parte del segretario, rimandando – anzi – alle norme sul rito penale in quanto compatibili e, perciò, alla regola prevista dall’art. 546 c.p.p., secondo cui la sentenza emessa dal collegio è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore.”).

In particolare, le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale successivo cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa (CNF n. 214/2024, Cass. n. 22728/2022, Cass. n. 37550/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 167/2020, CNF n. 104/2019, CNF n. 75/2019, CNF n. 64/2019, CNF n. 230/2018, CNF n. 52/2018, Cass. n. 22516/2017, CNF n. 141/2017, CNF n. 134/2017, Cass. n. 22516/2016, CNF n. 401/2016, CNF n. 233/2015, CNF n. 151/2007).

Infine, è sufficiente che dette sottoscrizioni si trovino nell’originale del provvedimento, e non pure nella copia notificata all’incolpato, nella quale è sufficiente la dicitura “firmato” (CNF n. 136/2024, Cass. n. 35462/2021, CNF n. 217/2021, CNF n. 81/2021, Cass. n. 28386/2020, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 44/2019, Cass. n. 13400/2017, CNF n. 178/2017, CNF n. 140/2017, Cass. n. 11024/2014, CNF n. 172/2007, CNF n. 149/2005, CNF n. 83/2005, CNF n. 78/2005, CNF n. 35/2004, CNF n. 251/1999).