Per giurisprudenza pacifica e consolidata, rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia (non sindacabile in sede di legittimità: Cass. n. 24896/2020) disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (CNF n. 109/2024, CNF n. 20/2023, CNF n. 243/2022, CNF n. 62/2021, CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020, Cass. n. 2084/2019, CNF n. 203/2019, CNF n. 202/2019, CNF n. 165/2019, CNF n. 161/2019, CNF n. 136/2019, CNF n. 120/2019, CNF n. 110/2019, CNF n. 100/2019, CNF n. 69/2019, CNF n. 44/2018, CNF n. 28/2018, CNF n. 206/2015, CNF n. 107/2013, CNF n. 52/2013, CNF n. 4/2012), ma la riunione stessa non deve determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie, giacché l’esigenza di addivenire all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio è prevalente rispetto alle ragioni di economia procedimentale (CNF n. 36/2024).
Tuttavia, né la legge professionale (L. n. 247/2012) né il Regolamento sul procedimento disciplinare (Reg. CNF n. 2/2014) stabiliscono quale organo del CDD debba (e possa) disporre la riunione dei propri procedimenti disciplinari, quindi occorre chiedersi se tale provvedimento spetti al plenum, ovvero al suo presidente (o suo delegato ad es., il vice presidente), oppure alla Sezione CDD (ma di quale procedimento coinvolto dalla riunione?, e con quale facoltà di accesso ai documenti del procedimento di cui i singoli consiglieri non fossero assegnatari?).
Mancando -come detto- una disciplina specifica, mi pare che al quesito debba rispondersi facendo applicazione del principio stabilito dall’art. 59, co. 1, lett. n) L. n. 247/2012, secondo cui al procedimento disciplinare dinanzi ai CDD si applicano le norme del codice di procedura penale nei limiti in cui siano compatibili.
Pertanto, deve ritenersi che la riunione dei procedimenti sia disposta:
- dal Presidente del CDD (art. 2 disp.att.cpp);
- anche di ufficio, sentite le parti (art. 19 cpp);
- quando sussiste connessione oggettiva o soggettiva (art. 12 cpp) e non determini un ritardo nella definizione degli stessi (art. 17 cpp).
Ovviamente, poiché il CPP costituisce normativa integrativa che opera soltanto nel caso manchi una disciplina specifica, esso non trova applicazione nel caso in cui il Regolamento interno del CDD stabilisca una apposita diversa procedura, come ad esempio nel caso del CDD di Firenze e quello di Genova, che appunto attribuiscono, in determinati casi, la competenza a disporre la riunione anche al presidente della Sezione disciplinare (art. 6 Reg. CDD):
Se i fascicoli da riunire non sono ancora stati assegnati a Sezione provvede il Presidente del CDD riunendo il fascicolo con numero di registro generale più alto a quello con numero di registro generale più basso; se sono pendenti avanti alla stessa Sezione provvede il Presidente della Sezione designata per il fascicolo precedente tra quelli da riunire seguendo lo stesso criterio sopra detto; se sono pendenti avanti a Sezioni diverse, provvede il Presidente del CDD seguendo lo stesso criterio e, quindi, assegnando i fascicoli con numero di registro generale più alto alla Sezione assegnataria del fascicolo con numero di registro generale più basso