Nel corso degli anni, tra CNF e Cassazione ci sono stati pochi contrasti intrerpretativi, i quali -pur a fronte del diverso grado di giudizio dei rispettivi giudici- hanno comunque avuto alterni esiti, nel senso che non sempre la tesi affermata dalla Cassazione in riforma di un orientamento del CNF è stata poi quella che ha prevalso ancorché pronunciata da un giudice di grado giurisdizionale superiore.

Questo è stato il caso, ad esempio, dell’impugnabilità (o meno) della delibera di apertura del procedimento disciplinare: la Cassazione aveva inizialmente riformato le sentenze del CNF che dichiaravano non impugnabile detta delibera, finché su insistenza del CNF che nei giudizi successivi ha continuato a dichiarare inammissibili detti gravami motivatamente dissentendo dalla Cassazione, quest’ultima si è “ravveduta”, con sapiente revirement.

Ma non è sempre andata così, nel senso che anche il CNF ha saputo altrettanto sapientemente adeguarsi al dictum della Cassazione, ove ritenuto condivisibile, come ad esempio nel caso della impugnabilità o meno della delibera di archiviazione del procedimento disciplinare: in questo caso, infatti, dopo la prima riforma, da parte della Cassazione, della sentenza CNF che dichiarava l’inammissibilità di quella impugnazione avente ad oggetto l’archiviazione, il CNF non ha poi “motivatamente dissentito”, ma anzi aderito convintamente, e tale principio deve ora ritenersi pacifico.

È per questo che, all’inizio, ho parlato di contrasti interpretativi dalle alterne vicende: questi due casi dimostrano infatti che, al di là del differente grado giurisdizionale, i due giudici (CNF e Cassazione) dialogano costruttivamente tra le righe delle rispettive sentenze, senza trincerarsi nei ruoli né in formalismi preconcetti.

Ora -ed è questa la ragione per cui scrivo- c’è un altro “contrasto interpretativo” in corso, che riguarda le elezioni forensi e, in particolare, il divieto del terzo mandato consecutivo: la Cassazione lo interpreta in senso oggettivo, mentre il CNF dissente motivatamente, peraltro con il conforto del Procuratore Generale in udienza (v. massima in calce).
Il dialogo è ancora in corso, nel senso che la Cassazione non si è ancora pronunciata sui rilievi sollevati dal CNF, ma sono certo che anche questa sarà, in ogni caso, un’occasione di crescita per tutti.


Elezioni forensi: la carica consiliare di durata inferiore al biennio non è computata ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo
In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio».
Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.

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