Per il suo alto ruolo, l’avvocato deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo
L’autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo alto ruolo (“garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”: art. 2 co. 2 L. n. 247/2012), risiede non solo e non tanto nella sua preparazione e nel suo personale talento, ma nell’onestà e correttezza del suo personale comportamento. La corrispondenza di quest’ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell’intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale (CNF n. 84/2021, CNF n. 170/2020).
L’avvocato esercita una vera e propria funzione sociale
L’avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a garanzia del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto (CNF n. 56/2017, CNF n. 164/2014, CNF n. 69/2013)
Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino
L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino (CNF n. 156/2022, CNF n. 72/2020, CNF n. 113/2018, CNF n. 84/2017).
L’importanza del ministero difensivo e l’immagine della categoria non costituiscono valori negoziabili
L’avvocato deve rispettare il codice deontologico, quale che sia la controparte con cui abbia a rapportarsi e quale che sia la condotta della stessa: l’importanza del ministero difensivo e l’immagine della categoria non costituiscono infatti valori negoziabili od adattabili in relazione ai contesti in cui il professionista operi (CNF n. 81/2014)
L’avvocato ha la funzione “di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”
La nuova legge professionale attribuisce all’avvocato la funzione “di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti” (art. 2, co. 2, L. n. 247/2012), con previsione riconducibile all’inalienabile diritto alla difesa assicurato ai cittadini dall’art. 24 Cost. In tale ottica, la funzione della difesa, ovverosia l’attività dell’avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva sul superiore piano delle garanzie costituzionali (CNF n. 244/2017).
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale (CNF n. 251/2023).
L’avvocato svolge una importante funzione di grande rilievo sociale nell’esercizio della giurisdizione
Al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la funzione di grande rilievo sociale dell’avvocato assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione, la quale non può, pertanto, svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense (Cass. n. 2077/2024, Cass. n. 2075/2024).
Sulle norme deontologiche
Il comma 3 dell’art. 1 cdf (dedicato alle norme deontologiche), troverebbe probabilmente miglior collocazione nell’art. 2 cdf (appunto rubricato “Norme deontologiche e ambito di applicazione”), a cui pertanto si rinvia per il relativo approfondimento.