Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo I – Disposizioni generali (art. 10) ➡️ Art. 10
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Il procedimento disciplinare avanti al CDD si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa (giustiziale), caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.). (Cass. n. 6548/2025, Cass. n. 9949/2024, CNF n. 365/2024, CNF n. 140/2024, Cass. n. 19103/2023, CNF n. 10/2023, Cass. n. 29588/2022, Cass. n. 28468/2022, Cass. n. 22728/2022, Cass. n. 20384/2021, Cass. n. 19030/2021, Cass. n. 17334/2021, Cass. n. 8777/2021, Cass. n. 9547/2021,CNF n. 143/2021, Cass. n. 24896/2020, Cass. n. 23746/2020, CNF n. 219/2020, CNF n. 190/2020, CNF n. 167/2020, CNF n. 166/2018, Cass. n. 31227/2017).
Conseguentemente, al procedimento dinanzi al CDD:
1) non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo, né l’art. 2 L. n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine massimo o finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa (CNF n. 240/2022, Cass. n. 9547/2021, Cass. n. 23593/2020, CNF n. 249/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 104/2019, CNF n. 38/2019, CNF n. 179/2017)
2) non si applica tanto l’art. 111 Cost. (con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale), quanto piuttosto l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (CNF n. 135/2023, CNF n. 57/2023, CNF n. 19/2022, CNF n. 16/2022, Cass. n. 8777/2021, CNF n. 244/2021, CNF n. 209/2021, CNF n. 29/2021, Cass. n. 24896/2020, Cass. n. 23593/2020, CNF n. 219/2020, CNF n. 148/2019, CNF n. 120/2019, CNF n. 76/2018, CNF n. 389/2016, CNF n. 10/2013)
3) le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale (CNF n. 195/2024, CNF n. 222/2022, CNF n. 206/2022, Cass. n. 19030/2021)
4) non può sussistere conflitto di competenza tra giudice ordinario e CDD (CNF n. 9/2021, CNF n. 412/2020)
5) gli eventuali vizi relativi alla composizione o convocazione del collegio giudicante devono essere rilevati nel corso del procedimento, di cui non costituiscono cause di nullità (CNF n. 102/2024, CNF n. 138/2020)
6) il CDD può motivatamente revocare in autotutela le proprie delibere pronunciate a definizione del procedimento con conseguente estinzione dell’eventuale giudizio di impugnazione del provvedimento stesso (CNF n. 102/2024, CNF n. 53/2022, CNF n. 168/2015, CNF n. 6/2015, CNF n. 128/2014, CNF n. 18/2014; Contra, CNF parere n. 109/2013, secondo cui “la decisione disciplinare si consolida a seguito della mancata impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense e non è più possibile, pertanto, espungerla dal mondo giuridico, giacché l’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense è l’unico strumento attraverso cui è possibile ottenere la riforma o l’annullamento delle decisioni rese dai Consigli territoriali in sede disciplinare, perché garantisce che l’esame della decisione impugnata e, se del caso, la nuova valutazione delle circostanze concrete – adempimenti necessari per decidere della fondatezza del ricorso – avvengano nel pieno rispetto delle garanzie procedurali funzionali all’effettività del diritto di difesa che caratterizzano il procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi al Consiglio nazionale). Tuttavia, la cessazione della materia del contendere è esclusa ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo eventuale permanente interesse alla riforma della decisione cautelare impugnata (CNF n. 187/2014, CNF n. 185/2014, CNF n. 184/2014, CNF n. 150/2012).

Procedimento disciplinare: il doppio grado di giurisdizione di merito non è un principio costituzionalmente garantito
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e comunitaria del procedimento disciplinare forense per l’assenza, nell’ambito dello stesso, di un doppio grado di giudizio di merito in sede giurisdizionale (CNF n. 80/2019).

Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per il procedimento disciplinare
Le questioni di legittimità costituzionale possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, co. 1, Cost.), sicché sono inammissibili se sollevate nei confronti dei regolamenti del CNF, che appunto hanno natura regolamentare (CNF n. 34/2021, CNF n. 80/2019).

Il rilievo degli errores in procedendo nel giudizio dinanzi al CDD
Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, con la conseguenza che l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato (CNF n. 129/2022, CNF n. 90/2022).

Procedimento disciplinare: la richiesta di accesso telematico agli atti da parte dell’incolpato
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014, non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 l. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto al CDD l’accesso agli atti attraverso le modalità telematiche previste dall’art. 13 del DPR 184/2006 in materia di accesso all’attività amministrativa. Il CDD richiesto, quindi, nell’accogliere l’istanza, aveva tuttavia precisato che l’accesso ai documenti del fascicolo sarebbe dovuto avvenire in modalità analogica, “prendendone visione ed estraendone copia integrale”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittima tale delibera, rigettando così la relativa eccezione). (CNF n. 90/2022).

Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte
Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità (CNF n. 102/2022, CNF n. 187/2016, CNF n. 84/2016).

Procedimento dinanzi ai CDD ed uso di lingua diversa da quella italiana
Stante la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare di primo grado, dinanzi ai CDD non trova applicazione lo Statuto speciale altoatesino, nella parte in cui prevede la facoltà, per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, dovendosi piuttosto fare riferimento alle norme che disciplinano l’uso della lingua tedesca nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, con sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. Infatti, le disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche sono state dettate dai padri costituenti a tutela delle caratteristiche etniche e culturali, e si pongono, pertanto, su un piano differente da quello del diritto alla difesa, tutelato dall’art. 24 Cost. (CNF n. 244/2021).

Rimessione ad altro giudice: l’art. 45 cpp (translatio iudicii per legittima suspicione) non si applica al procedimento disciplinare
Ai sensi dell’art. 59, lett. n), L. n. 247 del 2012, al procedimento disciplinare avanti al consiglio territoriale è applicabile il rito penale nei limiti della compatibilità, sicché in sede deontologia non opera l’art. 45 cpp, che è infatti istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale (Cass. n. 11167/2022, Cass. n. 8777/2021, CNF n. 159/2021, CNF n. 219/2020, CNF n. 164/2018, CNF n. 162/2018).

Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: l’azione non è esercitata né coltivata dal Pubblico Ministero
La struttura del processo penale, articolata sulle diverse figure del Pubblico ministero e dell’Organo giudicante, non trova alcuna corrispondenza nel procedimento disciplinare, ove non figurano due distinti “organi” (atteso che il Consigliere Istruttore è designato tra i componenti dello stesso CDD), e ciò non vìola in alcun modo i diritti dell’incolpato, giacché il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del provvedimento cautelare adottato dal CDD per violazione del «principio processualpenalistico della domanda cautelare» da parte di un organo diverso da quello giudicante). (CNF n. 86/2021).

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (cpc) o eccezioni espresse (cpp)
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile (dinanzi al CNF), mentre le norme del codice di procedura penale si applicano (dinanzi al CDD) soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (Cass. n. 24377/2020, Cass. n. 24109/2020, Cass. n. 5596/2020, Cass. n. 412/2020, CNF n. 219/2020).

Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Cass. n. 12902/2021, Cass. n. 24109/2020, Cass. n. 17563/2019, Cass. n. 16993/2017, Cass. n. 10226/2017, Cass. n. 26996/2016, Cass. n. 24647/2016).

Procedimenti amministrativi avanti ai Consigli territoriali e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC
Nei procedimenti avanti ai Consigli territoriali (COA e CDD), le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo effettuarsi anche a mezzo posta elettronica certificata (CNF n. 239/2024, CNF n. 303/2023, CNF n. 174/2022, CNF n. 179/2019, CNF n. 178/2019, CNF n. 123/2019, CNF n. 54/2019, CNF n. 11/2019, CNF n. 10/2019, CNF n. 239/2018, CNF n. 238/2018, CNF n. 237/2018, CNF n. 235/2018, CNF n. 234/2018, CNF n. 233/2018, CNF n. 232/2018).

Se non illecito, è quanto meno inopportuno che il componente di consiglio dell’ordine assuma la difesa di un incolpato dinanzi al CDD del proprio distretto (CNF parere n. 57/2019).

La funzione disciplinare non determina un danno risarcibile all’incolpato
Deve escludersi la configurabilità di un credito risarcitorio che derivi dall’esercizio della funzione deontologica del Consiglio territoriale a carico dei singoli Consiglieri, tantopiù ove la si invochi strumentalmente ai fini di una pretesa ricusazione dei medesimi da parte dell’incolpato (CNF n. 136/2019).

Il COA, presso cui l’incolpato è iscritto, non è parte del procedimento disciplinare dinanzi al CDD, né la legittimazione all’impugnazione (riconosciuta al COA quale custode dell’albo e del collettivo interesse degli iscritti alla salvaguardia della deontologia: art. 61, comma 1 della legge n. 247/12 e art. 33 del Regolamento n. 2/2014) basta e vale ad attribuirne tale qualità (CNF parere n. 24/2019).

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato
Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato, in quanti i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione di regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti (CNF n. 37/2018, CNF n. 255/2017

Procedimento disciplinare: l’incolpato può eleggere un solo domicilio (e prevale l’ultimo)
In caso di plurime elezioni di domicilio, l’ultima elezione comporta la revoca di quelle precedenti, in quanto l’incolpato può avere un solo domicilio e ogni mutamento, ritualmente comunicato all’autorità procedente, comporta necessariamente la revoca della precedente dichiarazione/elezione, anche in mancanza di una espressa dichiarazione in tal senso (CNF n. 127/2017).

Sanzione disciplinare: il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità
Il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un tentativo di conciliazione, in quanto nessuna norma dell’ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione disciplinare perché non preceduta da un tentativo di bonaria composizione della lite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione) (CNF n. 13/2017, CNF n. 65/2008).

Nel procedimento disciplinare non opera lo stare decisis
E’ giuridicamente irrilevante la decisione di altro giudice disciplinare in diverso ed autonomo procedimento per fatti asseritamente analoghi a quelli oggetto di incolpazione (Nel caso di specie, peraltro, trattavasi di archiviazione). (CNF n. 9/2017).

Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il Consiglio territoriale lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario disporre (ma al più opportuno) senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale (CNF n. 389/2016, CNF n. 84/2016, CNF n. 213/2013, CNF n. 290/2001, CNF n. 109/2001, Cass. n. 819/1999, Cass. n. 6129/1988).

Il Capo della L. 689/81 sulle sanzioni amministrative non si applica alle violazioni disciplinari
Le disposizioni del capo I della L. n. 689/1981 non si applicano alle violazioni disciplinari (Cass. n. 961/2017).

La notifica a irreperibile in sede disciplinare
Il Consiglio territoriale può notificare gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc, che si applica anche in sede disciplinare (CNF n. 4/2015, CNF n. 119/2013).

La sospensione feriale dei termini non opera nel procedimento disciplinare di primo grado
La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare non impone l’applicazione della normativa relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge n. 742/1969 che si riferisce espressamente all’attività giurisdizionale (CNF n. 94/2014).

L’applicazione della pena su richiesta non ha cittadinanza nel procedimento disciplinare
L’istituto penalistico del c.d patteggiamento è estraneo al procedimento disciplinare, per mancanza di qualsiasi previsione normativa e per impossibilità di un’eventuale applicazione analogica (CNF n. 28/2014, CNF n. 49/2013).

Amnistia e indulto non si applicano in ambito disciplinare
Le disposizioni in tema di amnistia ed indulto non si applicano alle infrazioni e sanzioni disciplinari, stante l’ontologica differenze di queste ultime rispetto ai reati ed alle sanzioni penali (CNF n. 10/2014)

Inammissibile il ricorso per revisione in ambito disciplinare
L’istituto della revisione, applicabile in ambito penale (art. 630 cpp), non ha cittadinanza nel giudizio disciplinare (CNF n. 123/2013, CNF n. 211/2012, CNF n. 264/2009)

La funzione disciplinare dei Consigli territoriali non contrasta con l’ordinamento comunitario
Non esiste alcuna norma dell’ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l’attribuzione, ai Consigli territoriali, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza all’ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire (Cass. n. 7891/2003)

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