L’azione disciplinare è obbligatoria
L’azione disciplinare da parte degli organi competenti è ufficiosa e non costituisce esercizio di una mera facoltà (CNF n. 5/2017)
Il procedimento disciplinare è attivabile anche d’ufficio, quindi anche su esposto anonimo o in assenza di esposto, e non presuppone un interesse dell’esponente
Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l’esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile (Cass. n. 4840/2025, CNF n. 233/2024, CNF n. 28/2024, CNF n. 242/2022, CNF n. 117/2022, CNF n. 75/2021, CNF n. 67/2021, CNF n. 219/2020, CNF n. 85/2019, CNF n. 74/2019, CNF n. 8/2019, CNF n. 165/2013, CNF n. 165/2007, CNF n. 209/2003).
Tuttavia, qualora l’anonimato renda di fatto impossibile ottenere chiarimenti sull’esposto nonché l’approfondimento istruttorio d’ufficio, è legittima l’archiviazione del procedimento stesso in base al principio di presunzione di non colpevolezza, che vale anche in sede disciplinare (CNF n. 114/2020).
L’azione disciplinare è promossa indipendentemente dall’azione penale relativa allo stesso fatto
L’azione disciplinare è promossa indipendentemente dall’azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria, atteso che la diversità di natura delle sanzioni è confermata (anche) dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo per amnistia (art. 151, primo comma, c.p.) o per effetto della riabilitazione (art. 178 c.p.), laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la specifica afflittività (CNF n. 29/2021).
GIUDIZI DISCIPLINARI – AZIONE DISCIPLINARE – IN GENERE Fatti anteriori all’iscrizione all’albo – Potere disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l’azione disciplinare può essere esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all’iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare irrogata al professionista che aveva omesso di restituire la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, oggetto di sentenza penale di condanna emessa prima dell’iscrizione all’albo, assumendo rilievo la natura permanente di tale omissione e il fatto che essa si era perpetrata anche successivamente alla suindicata iscrizione) (Cass. n. 30650/2023).
Appresa, su esposto o d’ufficio, una notizia di potenziale rilievo disciplinare, il COA deve immediatamente trasmetterla al CDD, ai sensi dell’art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, senza attendere i 20 giorni per le deduzioni del Segnalato e senza alcuna discrezionalità in proposito, quand’anche in presenza di manifesta infondatezza o pretestuosità della notizia (CNF n. 140/2024, CNF n. 2/2022, CNF parere n. 37/2019, CNF parere n. 80/2015), ovvero di già intervenuta archiviazione di analoga precedente notizia (CNF parere n. 72/2016), e anche se la prescrizione disciplinare sia eventualmente già maturata (CNF n. 207/2019)
Se il CDD apprende d’ufficio la notizia di un fatto suscettibile di valutazione disciplinare deve inviare gli atti al COA per l’avvio del procedimento nel rispetto del contraddittorio
Il CDD che, dall’esposto di un avvocato trasmessogli dal COA ovvero dalle difese dell’incolpato, rilevi un possibile -autonomo ed ulteriore – illecito deontologico (nella specie, per espressioni sconvenienti ed offensive), non può trattenere d’ufficio il nuovo procedimento ma, nel rispetto dell’art. 50 Legge Professionale e, più in generale, del principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito, deve (ri)trasmettere l’esposto al Consiglio dell’Ordine territoriale affinché quest’ultimo attivi il procedimento disciplinare – latu sensu inteso -, così consentendo all’interessato di dedurre in merito alla (nuova) contestazione (CNF n. 162/2022).
L’esposto sottoscritto dal solo difensore non richiede la procura speciale prevista dal codice di rito penale o civile
L’esposto disciplinare non è equiparabile alla denuncia/querela prevista dal codice di rito penale e non soggiace pertanto alle forme tipiche previste da detto codice né peraltro a quelle previste per il rito civile (trattandosi di procedimento avente natura amministrativa e non giurisdizionale) sicché, qualora l’esposto sia presentato a mezzo difensore, non è necessario che la relativa procura rivesta la forma prevista dall’art. 83 cpc, ovverosia l’autentica della firma, essendo sufficiente l’attribuzione all’avvocato del potere di sottoscrivere, anche esso solo, l’esposto a nome della parte assistita (CNF n. 145/2018).
Procedimento disciplinare: nessun obbligo di comunicare all’incolpato la notizia dell’illecito entro trenta giorni
In tema di procedimento disciplinare forense, né l’art. 38 r.d.l. n. 1578/1933 (e relativo regolamento attuativo r.d. 22/01/1934, n. 37), né la nuova legge professionale (L. n. 247/2012) prevedono -tantomeno a pena di nullità- l’obbligo di preventiva comunicazione della notizia dell’illecito all’incolpato nei trenta giorni (Cass. n. 19526/2018, CNF n. 408/2016)
Inammissibile l’esposto disciplinare depositato al CNF
In tema di procedimento disciplinare, il CNF è giudice speciale di secondo grado, sicché è inammissibile l’esposto quivi depositato, che non può quindi essere preso in esame (CNF n. 397/2016).