Codice deontologico ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 22) ➡️ Art. 15 | |
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§ 1. Il dovere deontologico.
L’obbligo di formazione continua (art. 15 cdf, già art. 13 cod. prev.) ha come presupposto il dovere di competenza (art. 14 cdf)1 e trova espresso fondamento normativo nell’art. 11 L. n. 247/2012, che ne individua anche la ratio: assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia. Si tratta, quindi, di un dovere (peraltro conforme a costituzione)2 posto a tutela della collettività (art. 6, co. 1, Reg. CNF n. 6/2014) e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale3.
In particolare, la formazione continua consiste in (art. 2 Reg. CNF 6/2014):
- attività di aggiornamento, che sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale
- attività di formazione, che si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
Infatti, la formazione continua riguarda non solo l’approfondimento delle conoscenze e competenze professionali già acquisite, ma anche il loro costante accrescimento ed aggiornamento, quindi anche l’apprendimento di materie nuove o solo in parte trattate nei corsi universitari, come la deontologia, le tecniche dell’argomentazione e della persuasione, l’informatica giuridica e amministrativa, le scienze sociali e del comportamento, le tecniche di composizione stragiudiziale delle controversie, quali la mediazione, la conciliazione e l’arbitrato, l’organizzazione e gestione dello studio legale, le principali lingue straniere parlate nell’Unione Europea4.
In particolare, l’iscritto deve conseguire:
- nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale (art. 12 co. 4 Reg. CNF n. 6/2014)5
- ogni anno, almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie (art. 12 co. 5 Reg. CNF n. 6/2014).
Il Regolamento CNF n. 6/2014 si pone in linea di continuità con quello precedente (2007), essendo entrambi imperniati sul meccanismo dei crediti formativi, che non sono venuti meno, ma semplicemente ripensati e rimodulati, giacché il riferimento contenuto nel comma 3° dell’art. 11 legge n. 247/2012 (“superando l’attuale sistema dei crediti formativi”) deve intendersi non come soppressione tout court degli stessi, ma come una rivisitazione del modo di computarli: non più su base esclusivamente temporale (in base all’equazione: “1 ora = 1 credito”, di cui all’art. 3, comma 2°, del Regolamento del 2007), ma sulla base “di una serie di criteri oggettivi e predeterminati, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno di essi” (Relazione di accompagnamento del nuovo Regolamento), restando tuttavia il “credito formativo” “l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione” (art. 5 Reg. CNF n. 6/2014 cit.)6.
Oltre alla partecipazione ai convegni è possibile acquisire crediti formativi anche attraverso altre attività e autoformazione7, come dettagliatamente elencate nell’art. 13 Reg. CNF n. 6/2014, che tuttavia non può consistere in generica formazione in proprio8.
Inoltre, non rilevano ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo: 1) la partecipazione a corsi per mediatori9; 2) il tirocinio per l’accesso alle funzioni di GOP o GOT10; 3) l’essere cultori della materia11; 4) la titolarità di cariche nell’ambito dei Municipi12; 5) la partecipazione come consigliere comunale a commissioni consiliari che trattano questioni giuridiche13; 6) la preparazione di interventi di analisi di casi nel corso di trasmissioni televisive14; 7) la funzione di componente di Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria)15; 8) la funzione di Giudice onorario o ausiliario16; 9) la partecipazione a corsi per magistrati onorari17; 10) la frequentazione di corsi di preparazione all’Esame di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato18; 11) la collaborazione esterna con relatori di convegni giuridici19; 12) la partecipazione come relatore a corsi giuridici rivolti a professionisti non forensi20; 13) la funzione di componente di COA, CDD o CNF21; 14) la frequenza del dottorato di ricerca22.
Invece, i crediti acquisiti come revisori legali possano essere riconosciuti ai fini dell’obbligo formativo23.
Poiché le questioni di legittimità costituzionale (qlc) possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134 Cost.), sono inammissibili se sollevate nei confronti di atti che hanno natura regolamentare, come appunto il Reg. CNF n. 6/2014 sulla Formazione continua24.
§ 1.1. Le delibere in deroga.
A causa delle necessità inizialmente indotte dalla pandemia, si sta assistendo da alcuni anni ad un superamento del computo dei crediti formativi su base triennale nonché del limite (previsto dall’art. 12 co. 6 Reg. CNF n. 6/2014) del 40% dei crediti acquisibili mediante FAD, residuando così il solo obbligo dei crediti formativi su base annuale, nel numero minimo di 15, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie. Infatti, in deroga all’art. 12 commi 4 e 6 Reg. CNF n. 6/2014, il CNF ha previsto che gli anni 2020 (Delibera n. 168/2020), 2021 (Delibera n. 310/2020), 2022 (Delibera n. 513/2021), 2023 (Delibera n. 716/2022) e 2024 (Delibera n. 237/2023):
- non appartengono ad alcun triennio formativo
- i crediti formativi possono essere conseguiti anche tutti con modalità FAD (anziché al massimo il 40%)
Si segnala che, a differenza del Reg. CNF n. 6/2014 che si limitava a prevedere un numero minimo di crediti formativi in materie obbligatorie nella misura di almeno 3 all’anno (e 9 nel triennio), tali delibere in deroga prevedono espressamente anche un numero minimo di crediti formativi nelle materie non obbligatorie nella misura di (15 – 3 =) 12. Ciò significa che se i crediti conseguiti in deontologia superassero il minimo e fossero ad es. 5, allora il numero minimo di crediti nell’anno non sarebbe più 15 ma (5 + 12 =) 17, stante appunto il numero minimo di crediti formativi nelle materie ordinarie (12).
§ 2. I soggetti obbligati.
L’obbligo di formazione continua riguarda gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio (art. 1 Reg. CNF n. 6/2014 e art. 6, co. 1, Reg. CNF n. 6/2014) decorre dal primo gennaio dell’anno solare successivo all’iscrizione nell’albo, elenco o registro (art. 12 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014) e sussiste per il solo fatto dell’iscrizione stessa a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale (art. 6, co. 2, Reg. CNF n. 6/2014)25.
I COA vigilano sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti (art. 9 Reg. CNF n. 6/2014), ivi compresa la verifica la “partecipazione continua ed effettiva” degli utenti con le modalità di rilevamento presenza più opportune, tali da consentire di accertare l’eventuale superamento del limite di tolleranza del 20% rispetto alla durata complessiva del corso o convegno, ai fini del riconoscimento della partecipazione e dei relativi crediti formativi (CNF n. 68/2022).
§ 3. Esenzioni ed oneri.
Sono esentati dall’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 11 co. 2 L. n. 247/2012 e dell’art. 15 co. 1 Reg. CNF n. 6/2014:
- gli iscritti sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 20, co. 1, L. n. 247/2012, per il periodo del loro mandato;26
- gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo
- gli iscritti dopo il compimento del sessantesimo anno di età
- gli iscritti che siano componenti di organi con funzioni legislative
- gli iscritti che siano componenti del Parlamento europeo
- i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche27
Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da (art. 15 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014):
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;28
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;29
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
Inoltre, la sospensione obbligatoria prevista dall’art. 11, comma 2 bis, DL n. 80/2021 per l’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all’art. 20 L. n. 247/2012; pertanto, come previsto dall’art. 11 L. n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo per la durata della sospensione (CNF parere n. 21/2024).
L’esenzione dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 20 co. 1 cit. può essere estesa alla sospensione volontaria e non anche alla sospensione amministrativa per mancato pagamento dei contributi, stante la diversità di ratio dei due istituti, sicché ove la sospensione amministrativa si protragga per più di sei mesi, l’obbligo formativo deve essere adempiuto (CNF n. 42/2024).
In ogni caso, le cause di esonero dall’obbligo (art. 11, co. 2, L. n. 247/2012 e art. 15 Reg. CNF n. 6/2014), scriminano retroattivamente l’illecito anche se sopravvenute, come ad esempio l’età (65 anni) o l’anzianità di iscrizione all’albo (25 anni)30.
Non è impugnabile al CNF il ricorso avverso il provvedimento con cui il C.O.A. abbia rifiutato l’esenzione dalla formazione professionale continua31.
§ 4. L’illecito deontologico.
La prova di aver adempiuto all’obbligo formativo incombe sul professionista, il quale è pertanto onerato di documentare detto adempimento32. Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua fa sorgere l’illecito deontologico33, senza necessità di indagare altresì l’elemento psicologico dell’incolpato, né tantomeno valutare la preparazione professionale comunque posseduta (e altrimenti acquisita) dall’incolpato a prescindere dall’assolvimento del predetto obbligo formativo34, men che meno attraverso l’audizione testimoniale di terzi (clienti, avvocati e giudici) che fossero chiamati ad esprimere valutazioni e giudizi su detta competenza in sede disciplinare35.
Peraltro, l’attività lavorativa -quand’anche svolta nelle sedi giudiziarie- non costituisce adempimento dell’obbligo formativo36, che peraltro non subisce deroga né attenuazioni nel caso di assai intensa attività lavorativa ovvero di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere –in thesi– la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti37. Lo stesso dicasi per l’eventuale (asserita) assenza di eventi formativi sulla propria materia di interesse, che non costituisce “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. b) Reg. CNF n. 6/201438. Peraltro, l’obbligo formativo non subisce deroga né attenuazioni nel caso di asserita disorganizzazione amministrativa del proprio studio, conseguente al licenziamento contemporaneo delle segretarie39.
Tuttavia, la violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità, come ad esempio la grave malattia, propria o di un proprio familiare, che esclude rilevanza disciplinare alla violazione pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/201440.
§ 4.1. La sanzione disciplinare.
Sebbene per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua non sia tipizzata una specifica sanzione41, deve comunque ritenersi che, ai sensi dell’art. 70 co. 6 cdf (“L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.”), la sanzione edittale sia l’avvertimento (art. 70, co. 7, cit.), attenuabile in richiamo ovvero aggravabile in sospensione fino a 2 mesi, avuto riguardo al comportamento complessivo dell’incolpato ed alle peculiarità della fattispecie concreta ex art. 21 cdf42.
Inoltre, la violazione del dovere di cui all’art. 15 cdf è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo43.
§ 5. Le conseguenze extradeontologiche.
§ 5.1. La cancellazione (amministrativa) dall’albo.
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 D.M. n. 47/2016, il COA dispone la cancellazione dall’albo dell’avvocato che, senza giustificati motivi oggettivi o soggettivi, dopo i primi 5 anni di iscrizione, non eserciti la professione in modo “effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, ovvero -tra le altre cose- non abbia assolto “l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense” (art. 2 co. 2 lett. e D.M. n. 47/2016)44.
Tale disciplina, tuttavia, non è ancora applicabile (quindi la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa), giacché a tutt’oggi non è stato ancora emanato il decreto attuativo (già previsto per il 22/10/2016) come stabilito dall’art. 2 co. 5 D.M. n. 47/2016 (CNF parere n. 36/2024, CNF parere n. 15/2024).
§ 5.2. La cancellazione dagli elenchi.
Ai sensi dell’art. 25 Reg. CNF n. 6/2014, l’adempimento del dovere di formazione professionale continua costituisce condizione per ottenere e mantenere l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. Le ipotesi più rilevanti sono gli elenchi del patrocinio a spese dello Stato45, dei Difensori d’ufficio46, dei mediatori, dei gestori della crisi d’impresa, con l’eccezione dell’elenco dei delegati alle vendite ex art. 179 ter disp.att.c.p.c.47.
§ 6. La formazione specialistica.
Ai sensi dell’art. 16 Reg. CNF 6/2014, gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell’art. 9 della legge professionale, sono soggetti sia all’obbligo di formazione continua ordinaria (v. supra) sia all’obbligo di formazione continua specialistica (art. 10 co. 2 D.M. n. 144/2015), ovvero la partecipazione a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
§ 7. La formazione continua all’estero.
Il dovere di (competenza professionale e) formazione continua è assai avvertito anche all’estero (Carta fondamentale CCBE – Principio G, Art. 5.8 Codice deontologico europeo).
§ 7.1 In Francia48
Dal 2005, gli avvocati francesi iscritti sono tenuti a seguire una formazione continua di 20 ore per anno solare. Nel caso in cui l’avvocato si sia iscritto all’albo nel corso dell’anno o abbia esercitato la propria attività solo temporaneamente nel corso dell’anno per un legittimo motivo accertato dal consiglio dell’ordine, ovvero per omissione, il monte ore della formazione obbligatoria è calcolato pro rata temporis.
Durante i primi due anni di pratica professionale, gli avvocati devono completare almeno 10 ore di formazione continua sulla gestione di uno studio legale e 10 ore all’anno sull’etica e sullo status professionale.
Gli avvocati titolari di uno o due certificati di specializzazione sono tenuti a completare almeno 10 ore di formazione in ciascuna delle loro aree di specializzazione.
Note.
- CNF n. 211/2022, CNF n. 97/2016. ↩︎
- CNF n. 91/2024, CNF n. 98/2021, CNF n. 242/2018. ↩︎
- CNF n. 136/2024, CNF n. 211/2022, CNF n. 197/2021, CNF n. 98/2021, CNF n. 193/2020, CNF n. 242/2018, CNF n. 188/2018, CNF n. 150/2018, CNF n. 204/2017, CNF n. 62/2017, CNF n. 331/2016, CNF n. 97/2016, CNF n. 2/2016, CNF n. 53/2015, CNF n. 54/2014, CNF n. 231/2013. ↩︎
- CNF n. 331/2016. ↩︎
- In arg. cfr. CNF parere n. 97/2017, secondo cui “il triennio formativo consiste in un periodo fissato convenzionalmente, diverso da iscritto a iscritto a seconda della data di inizio dell’obbligo formativo, ragionevolmente introdotto per facilitare l’assolvimento dell’obbligo formativo potendo l’iscritto “spalmare” la frequentazione di eventi formativi e lo svolgimento di attività formative necessari al conseguimento dei 60 crediti in 36 mesi, operando anche compensazioni infratriennali”. ↩︎
- CNF n. 150/2018. ↩︎
- CNF n. 200/2021. ↩︎
- CNF n. 136/2024, CNF n. 197/2021, CNF n. 188/2018, CNF n. 155/2018, CNF n. 150/2018, CNF n. 218/2016, CNF n. 123/2015. ↩︎
- CNF n. 6/2014. ↩︎
- CNF parere 37/2024. ↩︎
- CNF n. 124/2024. ↩︎
- CNF parere n. 45/2023. ↩︎
- CNF parere n. 10/2020 ↩︎
- CNF parere n. 2/2020. ↩︎
- CNF parere n. 54/2011, CNF n. 41/2009. ↩︎
- CNF n. 98/2021, CNF parere n. 54/2011, CNF parere n. 53/2016. ↩︎
- CNF n. 188/2014. ↩︎
- CNF parere n. 10/2012. ↩︎
- CNF n. 120/2024. ↩︎
- CNF parere n. 98/2017. ↩︎
- CNF parere n. 100/2017, CNF parere n. 107/2016, CNF n. 36/2016. ↩︎
- CNF parere n. 16/2024 ↩︎
- CNF parere n. 13/2018. ↩︎
- CNF n. 150/2018, CNF n. 218/2016, CNF n. 50/2014. ↩︎
- CNF parere n. 54/2018, CNF n. 331/2016, CNF n. 53/2015, CNF n. 50/2014, CNF n. 231/2013. In senso conforme CNF parere n. 13/2009, riferito al previgente regolamento del 2007. ↩︎
- Sono altresì esentati dall’obbligo gli iscritti sospesi volontariamente dall’albo ai sensi dell’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012, qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei, stante il disposto di cui all’art. 15 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014 (CNF parere n. 56/2019, CNF parere n. 52/2019, CNF parere n. 43/2019, CNF parere n. 90/2016, CNF parere n. 24/2014). ↩︎
- Per l’esenzione in parola è indifferente che il docente sia a tempo pieno o definito (CNF parere n. 107/2016). ↩︎
- CNF n. 58/2018, CNF n. 189/2016, CNF n. 117/2016, CNF parere n. 15/2010. ↩︎
- In arg. cfr. CNF n. 202/2022, CNF n. 218/2016, secondo cui gravi problemi di salute propri o di un proprio congiunto costituiscono causa di possibile giustificazione per il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua. ↩︎
- CNF n. 10/2022, Cass. n. 9549/2021, Cass. n. 9547/2021, CNF n. 155/2018, CNF n. 35/2017, CNF n. 257/2015, CNF n. 180/2016, CNF n. 123/2015, CNF n. 112/2015, CNF n. 40/2014, secondo cui l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale tra gli incolpati, con conseguente superamento del contrario principio del tempus regit actum, in base al quale all’illecito disciplinare dovrebbe invece applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato. ↩︎
- CNF n. 226/2008. ↩︎
- CNF n. 178/2017. ↩︎
- Per un mero refuso, nell’art. 25 co. 10 Reg. CNF n. 6/2014 si dispone che “l’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale” (e non la violazione del dovere) costituisce “infrazione disciplinare ai sensi del codice deontologico”. ↩︎
- CNF n. 197/2021. ↩︎
- CNF n. 123/2024. ↩︎
- Cass. n. 95472021, CNF n. 204/2017. ↩︎
- CNF n. 171/2024, CNF n. 136/2024, CNF n. 123/2024, CNF n. 121/2024, CNF n. 120/2024, CNF n. 110/2024, Cass. n. 9547/2021, CNF n. 98/2021, CNF n. 68/2019, CNF n. 58/2018. ↩︎
- CNF n. 91/2024. ↩︎
- CNF n. 116/2018. ↩︎
- CNF n. 171/2024, CNF n. 123/2024, CNF n. 121/2024, CNF n. 120/2024, CNF n. 110/2024, CNF n. 202/2022, CNF n. 117/2016. ↩︎
- CNF n. 97/2016. ↩︎
- CNF n. 68/2019. ↩︎
- Cass. n. 4839/2025, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022. ↩︎
- In arg. cfr. CNF parere n. 73/2018. ↩︎
- CNF n. 166/2019, CNF parere n. 12/2016, CNF parere n. 112/2015, CNF parere n. 20/2015. ↩︎
- CNF n. 385/2016, CNF parere n. 12/2016, CNF parere n. 112/2015, CNF parere n. 20/2015. ↩︎
- CNF parere n. 18/2024. ↩︎
- Fonte: https://www.cnb.avocat.fr/fr/les-obligations-de-formation-continue ↩︎