Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo III – Fase istruttoria preliminare (artt. 14 – 19) ➡️ Art. 16
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La mancata comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare
L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa (CNF n. 174/2023, CNF n. 6/2023, CNF n. 271/2023, CNF n. 129/2022, CNF n. 136/2019, CNF n. 116/2019, CNF n. 110/2019).
Tuttavia, La mancata comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare all’interessato e al p.m., come previsto dal R.D. 1934 n. 47, art. 47, comma 1, non determina la nullità della conseguente delibera ma solo quella degli atti istruttori eventualmente compiuti prima (Cass. n. 22463/2023).

La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare
La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l’indispensabilità dell’audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012). (CNF n. 99/2023, Cass. n. 13167/2021, CNF n. 162/2021, CNF n. 70/2021, CNF n. 128/2020, CNF n. 192/2019, CNF n. 132/2019, CNF n. 244/2016, CNF n. 151/2015, CNF n. 162/2014, CNF n. 66/2014, CNF n. 65/2014, CNF n. 188/2013).

Procedimento disciplinare avanti al CDD: la richiesta di osservazioni del consigliere istruttore all’incolpando
Il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati avanti ai CDD (art. 10 Reg.CNF n. 2/14) ha natura amministrativa rispondendo ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e ciò va detto, a fortiori, per la fase pre-procedimentale condotta dal consigliere istruttore ex art. 58 L. 247/12, il quale non prevede che, in questa fase, le osservazioni richieste dal consigliere istruttore all’indagato (da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione) debbano essere necessariamente (cioè a pena di nullità) depositate dopo gli accertamenti istruttori (da effettuarsi nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito nell’apposito registro). Dal che emerge come le osservazioni difensive demandate all’avvocato svolgano un ruolo prettamente informativo e preliminare volto, tra l’altro, proprio ad indirizzare e mirare i successivi accertamenti istruttori preliminari (CNF n. 20384/2021).

Fase preliminare del procedimento disciplinare: l’istruttore non ha l’obbligo di sentire tutti i testi a discarico
Nel corso della fase preliminare del procedimento disciplinare, l’istruttore non ha l’obbligo di sentire tutti i testi a discarico pur indicati dall’incolpando, trattandosi di attività sostanzialmente libera e discrezionale (art. 15 Reg. CNF n. 2/2014), che peraltro non pregiudica il diritto di difesa dell’incolpato, il quale può infatti riproporre nel corso del dibattimento le proprie istanze, non essendovi alcuna preclusione in proposito (CNF n. 31/2021).

L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare
Le attività preliminari svolte dal Consiglio territoriale a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione (CNF n. 116/2019).

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