La delibera di approvazione del capo di incolpazione non è immediatamente impugnabile al CNF (né al TAR)
La delibera della Sezione disciplinare contente l’approvazione del capo di incolpazione e degli atti prodromici è un atto endoprocedimentale non suscettibile di autonoma impugnazione dinanzi al CNF, né tantomeno dinanzi al giudice amministrativo (CNF n. 119/2019)
Procedimento disciplinare: l’addebito va circostanziato con l’atto di approvazione del capo di incolpazione
Nell’ambito del procedimento disciplinato dal Regolamento CNF n. 2 del 2014, con l’approvazione del capo di incolpazione l’organo di disciplina deve, per la prima volta, comunicare all’iscritto “l’enunciazione … dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate” (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento). Con la successiva citazione a giudizio, poi, l’onere di specificazione della condotta contestata viene reso più stringente, prevedendosi che il CDD indichi “…in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate” (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento). Dopo la comunicazione dell’approvazione del capo di incolpazione, l’iscritto può esercitare il proprio diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e avendo la facoltà di depositare memorie e documenti e di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese (art. 17, comma 2, n. 2, lettere a, b e c, del Regolamento). (CNF n. 250/2022, CNF n. 42/2022).
Contestazione disciplinare e diritto di difesa dell’incolpato
Al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’avvocato incolpato in sede disciplinare, è necessario che gli venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d’individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o finanche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme (CNF n. 34/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 268/2021, Cass. n. 7530/2020, Cass. n. 1609/2020, CNF n. 129/2020, Cass. n. 11933/2019, Cass. n. 8313/2019, CNF n. 135/2014, CNF n. 55/2013, CNF n. 214/2012, Cass. n. 15852/2009, CNF n. 116/2000).
Procedimento disciplinare: la contestazione degli addebiti
La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata dei fatti oggetto di contestazione, dovendosi dare rilievo, piuttosto, all’iter del procedimento ed alla possibilità che l’incolpato abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. Peraltro, l’individuazione dei capi di incolpazione può avvenire anche per relationem ad atti di cui il segnalato o incolpato sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l’atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto (CNF n. 26/2024, Cass. n. 34351/2023, Cass. n. 30313/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 252/2021, CNF n. 83/2014).
La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche contestate all’incolpato
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (CNF n. 237/2023, CNF n. 152/2023, CNF n. 32/2023, CNF n. 11/2023, CNF n. 8/2023, CNF n. 142/2022, Cass. n. 13168/2021, CNF n. 268/2021, CNF n. 162/2021, CNF n. 134/2021, CNF n. 67/2021, CNF n. 184/2020, CNF n. 164/2020, CNF n. 146/2020, CNF n. 136/2020, CNF n. 110/2020, CNF n. 50/2020, CNF n. 37/2020, CNF n. 68/2012).
Il mero errore materiale nel capo di incolpazione non inficia la relativa delibera disciplinare
Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale, ove non sia tale da pregiudicare l’intelligibilità della delibera stessa, ossia non costituisca lesione del diritto di difesa (come nella specie). Infatti, l’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui , con la lettura della incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (CNF n. 218/2023, CNF n. 11/2023, CNF n. 14/2018, CNF n. 2/2012).
La mancata audizione dell’incolpando nel procedimento disciplinare
La mancata audizione dell’incolpando tanto nella fase preliminare quanto in quella dibattimentale del procedimento disciplinare, pur in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012) (CNF n. 99/2023, Cass. n. 13167/2021).
La mancata indicazione delle generalità dell’incolpato, altrimenti individuato, non è motivo di nullità del capo di incolpazione
Non è motivo di nullità del capo di incolpazione la mancata indicazione delle generalità dell’incolpato (nella specie, luogo e data di nascita), se la stessa abbia comunque raggiunto lo scopo e il professionista ben individuato abbia potuto svolgere le sue difese (CNF n. 209/2018)
L’eccezione di (asserita) nullità del capo di incolpazione dev’essere tempestiva
L’eccezione di nullità del capo di incolpazione va tempestivamente sollevata sin dal giudizio davanti al Consiglio territoriale, dovendo ritenersi tardiva se contenuta soltanto nel ricorso al CNF (CNF n. 303/2018).
Lo stralcio di una parte del capo di incolpazione non vìola il contraddittorio
Il mero stralcio di una parte del capo d’incolpazione “sovrabbondante” esclude in radice la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. 29878/2018, CNF n. 74/2017).
Inammissibile l’appello vòlto a ottenere un ampliamento dei capi di incolpazione
E’ inammissibile l’impugnazione della Procura Generale nella parte in cui chieda un ampliamento dei capi di incolpazione, con una sorta di imputazione integrativa (CNF n. 84/2017).