Giurisprudenza correlata
L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza
L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce (CNF n. 235/2022, CNF n. 20/2019, CNF n. 86/2013).
Il mancato riscontro alle richieste del collega
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 cdf l’avvocato che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega, sia esso controparte, dominus o domiciliatario (CNF n. 129/2022, CNF n. 59/2019, CNF n. 236/2015, CNF n. 232/2015).
Istanza di iscrizione all’albo o registro: sottacere al COA la pendenza di condanne o procedimenti penali costituisce violazione del dovere di lealtà e correttezza verso le Istituzioni forensi
Nelle comunicazioni o istanze rivolte alle Istituzioni forensi, attestare falsamente l’inesistenza di condanne o procedimenti penali a proprio carico costituisce illecito deontologico per violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 19 cdf (CNF n. 263/2022, CNF n. 234/2022).
Vìola il dovere di correttezza e colleganza l’avvocato che perseguiti giudizialmente un collega con una serie di querele infondate
La reiterata e infondata proposizione di atti di denuncia querela nei confronti di un Collega costituisce violazione del dovere, previsto dagli artt. 19 e 38 cdf, di comportarsi con correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi (CNF n. 57/2022).
In sede di conciliazione transattiva, è illecito sottacere alla controparte la proposizione di una querela
E’ deontologicamente sleale e scorretto il comportamento dell’avvocato che, nelle fasi della trattativa avviata con l’altra parte e di discussione dei termini dell’accordo, ometta di portare a conoscenza di quella l’esistenza di iniziative di carattere penale in precedenza assunte (nella specie, la presentazione di una denunzia-querela in cui si ipotizzava la sussistenza di estremi di reato negli stessi fatti all’origine dei contrasti oggetto della controversia da comporre in sede civile), comunque inerenti e connessi all’oggetto del negoziato, così da tenere nascosta una circostanza di fatto rilevante perché idonea ad incidere, se conosciuta, sia sulla decisione dell’altra parte di proseguire o meno la trattativa, sia, in caso positivo, sul contenuto dell’accordo e, in particolare, sulla previsione esplicita della rinuncia alla denuncia-querela, ossia della sua remissione, che, evidentemente, suppone la conoscenza della stessa. Ciò, anche in considerazione del fatto che la transazione non ha, di per sé, contenuto abdicativo e tanto meno estintivo rispetto a pretese punitive in sede penale (salvo eventualmente a precludere l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno o renderla inammissibile se già esercitata mediante costituzione di parte civile). (CNF n. 167/2020).
Illecito ingenerare false aspettative sull’adempimento o solvibilità del proprio assistito
Contravviene all’obbligo deontologico di correttezza e lealtà nei confronti dei Colleghi (art. 19 ncdf) l’avvocato che, in occasione di una trattativa tra le parti, ingeneri ovvero alimenti l’equivoco di poter consegnare alla controparte, già adempiente, un assegno del proprio cliente, asseritamente trattenuto dal professionista a titolo di deposito fiduciario (CNF n. 232/2015).
Disciplinarmente rilevante l’offesa gratuita e dileggiante agli Ordini professionali
Sono disciplinarmente rilevanti, perché gratuitamente offensive e dileggianti, e quindi non scriminate dal diritto di critica perché eccedenti limiti della continenza, le affermazioni (nella specie fatte pubblicare in un quotidiano locale) secondo cui gli Ordini professionali sarebbero “inutili carrozzoni” (CNF n. 168/2013)
La violazione del dovere di colleganza è un illecito istantaneo
La violazione del rapporto di colleganza (artt. 19, 35, 46 cdf) è un illecito deontologico ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’illecito stesso è stato commesso (CNF n. 57/2022).