Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo II – Del procedimento disciplinare (artt. 10 – 31) ➡️ Capo III – Fase istruttoria preliminare (artt. 14 – 19) ➡️ Art. 19
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Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD
Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014). (CNF n. 42/2023, CNF n. 39/2023, CNF n. 24/2023, CNF n. 126/2022, CNF n. 81/2022, CNF n. 82/2021, CNF n. 74/2021).

Annullamento della delibera di archiviazione: il procedimento è rimesso al CDD
Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare (CNF n. 42/2023, CNF n. 39/2023, CNF n. 126/2022, CNF n. 35/2022, CNF n. 8/2022, CNF n. 98/2021, CNF n. 82/2021, CNF n. 77/2021, CNF n. 76/2021, CNF n. 75/2021, CNF n. 74/2021).

Impugnazione al CNF dell’archiviazione dell’esposto: individuazione dei legittimati attivi nonché del dies a quo del relativo termine
Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto (dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto), da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine di 30 giorni, che decorre: per il COA, dalla comunicazione del provvedimento stesso (art. 58, co. 4, L. n. 247/2012) e, per il PM, dal momento in cui ne abbia comunque avuto piena contezza, poiché né la Legge né il Regolamento sul procedimento disciplinare impongono che il provvedimento di archiviazione sia comunicato agli Uffici della Procura (CNF n. 265/2024, CNF n. 200/2023, CNF n. 81/2022, CNF n. 35/2022, CNF n. 11/2022, CNF n. 8/2022, CNF n. 154/2021, CNF n. 140/2021, CNF n. 129/2021, CNF n. 100/2021, CNF n. 88/2021, CNF n. 82/2021, CNF n. 77/2021, CNF n. 76/2021, CNF n. 75/2021, CNF n. 74/2021, CNF n. 2/2021, CNF n. 248/2020, CNF n. 148/2020, CNF n. 114/2020, CNF n. 47/2019, Cass. n. 16993/2017, CNF n. 23/2017).

Procedimento disciplinare: l’archiviazione è una decisione di proscioglimento nel merito e/o in rito
Il provvedimento di archiviazione del CDD si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, assumendo quelle connotazioni meritali di un obbligo d’immediata declaratoria di cause di non punibilità che vanno dall’infondatezza della notizia di illecito (ovvero dell’addebito) alla prescrizione dell’azione disciplinare, e non risultano dissimili dalla formula assolutoria di “non esservi luogo a provvedimento disciplinare” tipizzata dall’art. 52 lett. a) della L. n. 247/2012 (CNF n. 129/2021).

L’atipico “avvertimento” contenuto nella delibera di archiviazione non costituisce sanzione disciplinare e quindi non rileva quale precedente
Data la tassatività del catalogo sanzionatorio, nessun rilievo può assumere l’atipica “diffida” che sia contenuta nella motivazione della decisione di archiviazione (con la quale confligge), sicché detta delibera non costituisce precedente disciplinare dotato di rilevanza autonoma neppure ai fini della determinazione in pejus della sanzione in successivi procedimenti disciplinari (CNF n. 125/2021).

L’archiviazione dell’esposto disciplinare non preclude una successiva iniziativa disciplinare e non rileva ai fini del ne bis in idem
La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde l’eventuale riapertura del procedimento non vìola il divieto di bis in idem (CNF n. 102/2024, CNF n. 2/2021, CNF n. 102/2018, CNF n. 84/2017, CNF n. 63/2017, CNF n. 5/2017, CNF n. 133/2016, CNF n. 253/2015, CNF n. 251/2015, CNF n. 161/2015, CNF n. 81/2015, CNF n. 76/2015, CNF n. 51/2014, CNF n. 208/2012).

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