Regolamento CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare ➡️ Titolo I – Dei consigli distrettuali di disciplina forense (artt. 1 – 9) ➡️ Capo I – Composizione e funzionamento (artt. 1 – 3) ➡️ Art. 2
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Procedimento disciplinare: l’incompatibilità del Consigliere CDD appartenente allo stesso Foro dell’incolpato è individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione)
In tema di procedimento disciplinare, l’incompatibilità di cui all’art. 50, co. 3, L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) è di stretta interpretazione e quindi non suscettibile di interpretazione analogica, sicché non riguarda il luogo in cui l’incolpato svolga l’attività professionale, ove diverso o ulteriore rispetto a quello del circondario in cui è iscritto (art. 7, co. 1, L. n. 247/2012). (CNF n. 66/2024)

Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere CDD non comporta la rinnovazione del dibattimento
La sostituzione di un consigliere della Sezione disciplinare (nella specie, il relatore) nel corso del procedimento, non comporta la rinnovazione dell’istruttoria e del dibattimento ai sensi dell’art. 525 cpp, che non si applica ex art. 59, lett. n, L. n. 247/2012. Infatti, il procedimento dinanzi al CDD è pacificamente di natura amministrativa cosicché non possono trovare applicazione le norme sull’immodificabilità del collegio giudicante che valgono esclusivamente in sede giurisdizionale penale (CNF n. 66/2024).

Procedimento disciplinare: il trasferimento dell’incolpato presso il COA di uno dei Consiglieri della Sezione CDD non determina incompatibilità (sopravvenuta) né rileva quale causa di astensione o ricusazione
Successivamente alla costituzione della Sezione disciplinare del CDD, il trasferimento dell’incolpato presso altro COA(*), di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa, non ne determina l’incompatibilità sopravvenuta ex art. 2, co. 4 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e art. 58, co. 2, L. n. 247/2012, né è causa di astensione o ricusazione (CNF n. 80/2020).
Peraltro, il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza del procedimento disciplinare (artt. 57 L. n. 247/2012 e 13 Reg. CNF n. 2/2014) riguarda anche l’ipotesi del trasferimento presso altro COA (v. giurisprudenza in calce ai menzionati articoli).

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